Oltre ai pericolosi commi contenuti nell’ art.11 del decreto che riguardano il risanamento del debito attraverso l’accesso al finanziamento stanziato dal Ministero , esiste un comma, il n. 19, che entra prepotentemente nel Contratto Nazionale e che verrà impugnato dalle OO.SS nazionali .
Eccolo :
19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
le Fondazioni lirico-sinfoniche e’ instaurato esclusivamente a mezzo
di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le
conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento
economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,
si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego ( riforma Brunetta )
Sta a significare che :
per le assenze di malattia entro i 10 giorni verrà retribuita solo la quota da CCNL e che potrebbe essere mandato il medico fiscale anche per le assenze di un giorno ( se l’assenza è a ridosso con un giorno festivo o di riposo ). Sono tutelate invece le assenze per infortunio e per le terapie mediche salva vita.
Per ciò che concerne le assenze per visita medica e/o terapia devono essere consegnati certificati attestanti la motivazione del ritardo o dell’assenza. Il primo episodio di malattia nel corso dell’anno può essere giustificato solamente con un certificato rilasciato dal Sistema Sanitario Nazionale o da un medico con questi convenzionato, se si protrae oltre i 10 giorni.
Le altre parti che ci riguardano comprendono modifiche nello statuto ed in particolare:
– Cambia il collegio dei revisori con tre membri ( Corte dei Conti, Ministero cultura e Ministero dell’economia) per la gioia del Comune e della Regione che potranno avere poca voce in capitolo sui conti.
- Cambiano i criteri di ripartizione FUS. Si terrà, infatti conto dei costi di produzione, del miglioramento dei bilanci e della qualità dei cartelloni.
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