Magazine Cultura

Il giudice relatore

Creato il 26 giugno 2013 da Albix

Il giudice relatoreUno dei grandi mali della nostra giustizia è notoriamente la lentezza. Quando ero un giovane avvocato mi arrabbiavo perchè, nonostante l’art. 81 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile fissi in un massimo di 15 giorni   il periodo di rinvio tra un’udienza e l’altra, i giudici istruttori rinviavano (e rinviano tuttora) con un intervallo minimo di sei mesi (ma non mancano, in certi casi,  anche i rinvii di diversi anni).

Molti mi chiedono se ci sia differenza tra le diverse giurisdizioni ed in particolare tra la giustizia civile e quella amministrativa. Lasciando da parte i tecnicismi e l’avvocatese (qualcuno lo chiama  anche giuridichese o legalese) dirò che le differenze sono tante, anche se i rispettivi processi, anche dopo l’entrata in vigore del c.d. codice del  processo amministrativo (è meglio chiamarlo col suo vero nemo che è: Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104). In forza dell’art. 39.  del predetto d.lvo 104/2010, che stabilisce un rinvio esterno, le norme del codice di procedura civile si applicano, in quanto compatibili o espressione di principii generali anche al processo amministrativo.

Ciò significa che, oltre al già citato art. 81 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.(codice di procedura civile), al processo amministrativo dovrebbe applicarsi anche il successivo art. 82. secondo il quale, in caso di impedimento del giudice istruttore, l’udienza (di prima comparizione e di istruzione) s’intende rinviata d’uffico alla prima udienza successiva.

La materia è tuttavia alquanto complessa. Bisogna tener conto che nel processo amministrativo, dove il giudice è sempre collegiale,  esiste un giudice relatore che non può essere sostituito se non in casi davvero eccezionali. D’altronde neanche il giudice istruttore, nel processo civile, può essere sostituito facilmente: anzi guai se una decisione venisse presa senza la presenza di questa figura fondamentale che conosce la causa da cima a fondo ed è colui che materialmente scrive la sentenza. Scusate se semplifico ma possiamo dire che le due figure, quella del giudice istruttore e quella del giudice relatore, in linea di principio coincidono.

Un’ultima annotazione mi sembra importante: nel nostro ordinamento giudiziario esistono un periodo feriale che dal 1 agosto al 15 settembre durante il quale non si tengono udienze (ciò non vuol dire però che i giudici iun questo periodo non lavorino; al contrario il periodo è proficuo per sbrigare gli arretrati, scrivere sentenze e mettere in ordine l’ufficio).

Può accadere così che un rinvio deciso a luglio slitti di sicuro a fine settembre oppure a ottobre come niente (direi se va bene); infatti ad agosto e fino  al 15  settembre non si temgono udienze (escluse le direttissime ed altre nel penale, nonchè certe cautelari urgenti nel civile e comunque non le udienze ordinarie di nessun tipo o giurisdizione).


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :