Il Governo tecnico e la sua costituzionalità – parte 1

Creato il 11 novembre 2011 da Laventino

Titolo originale: "vedi sopra"
Data di prima pubblicazione: 11 Settembre 2011

In questi giorni abbiamo sentito parlare più volte del famoso “passo indietro” richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri in modo da facilitare la formazione di un nuovo Governo che possa guidare il Paese verso una rinnovata fiducia dei mercati, al momento nervosi e guardinghi dal concedere credito ad un Paese a crescita zero.

In un momento di grosse turbolenze ed essendovi una maggioranza parlamentale non sembrano esservi i presupposti che permettano al Capo dello Stato di sciogliere le camere ed indire nuove elezioni.

I vari schieramenti d’opposizione invocano la nomina di un “Governo di larghe intese”, ovvero di una nuova formazione contenente individualità di tutti i partiti che, attraverso la definizione di obiettivi e tempi certi, scelgono di concentrare le rispettive forze parlamentari per far fronte all’emergenza del caso.

La coalizione di Governo tuttavia risponde che governi di larghe intese oppure ancor peggio “tecnici” esauterebbero il Parlamento dalle proprie funzioni e sarebbero contro la volontà popolare espressa attraverso il voto elettorale. Molti addirittura si spingono oltre, definendo tale misura “incostituzionale”.

Il Governo tecnico è l’insieme di esperti nei settori più disparati della Nazione chiamati a sopperire in funzione di ministri nei settori dove il loro apporto piò essere risolutivo attraverso l’azione legislativa e proposte di riforma in vari settori (es. riforma delle pensioni del Governo Dini).

Analizziamo meglio cosa dice la Costituzione, unica fonte vera e sempre liberamente consultabile dal cittadino, in merito alla formazione del Governo:

Art. 92.
.
(omiss.)

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha quindi il dovere di indicare i potenziali candidati al ministero scegliendo secondo criteri di natura politica o di merito. Non è, come si legge, specificato che i potenziali ministri siano membri del Parlamento, in quanto questi che è espressione della Nazione ha il compito di confermare lo “schieramento” governativo:

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
(omiss.)

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

A rafforzare la costituzionalità del Governo tecnico e\o istituzionale vi è anche l’art. 64 che all’ultimo capoverso cita:

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Sembra quindi chiaro: il Governo tecnico non è incostituzionale in quanto la Costituzione stessa prevede che vi siano membri che “non fanno parte delle Camere”. La Nazione è rappresentata dai Parlamentari, attraverso il loro voto di fiducia al Governo si ottiene quindi il riconoscimento formale a governare, è quindi il vero detentore della volontà nazionale.

Analizzaremo nella (prossima) seconda parte i poteri del Parlamento e le sue responsabilità nei confronti dei cittadini e del governo della Nazione.

ps: stay tuned per un dovuto momento di commemorazione dei 10 anni del 9/11


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