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Il matrimonio ai tempi della crisi (prima parte)

Creato il 24 marzo 2012 da Giornalismo2012 @Giornalismo2012
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-Di Mara Formaggia

Il matrimonio sancisce un legame affettivo tra due individui, un percorso di vita in comunione, la base su cui è fondata la famiglia.
Quando due individui decidono di formare un nucleo famigliare, oltre a sottoscrivere un atto con effetti civili sulle loro vite fondono in un unico legame le loro culture, le famiglie di origine, stili di vita ed obiettivi, per questo tutti i matrimoni sono da considerarsi misti in quanto ogni persona viene da un contesto originale differente, sicuramente più la differenza culturale è ampia, maggiore dovrà essere l’impegno per raggiungere un equilibrio comune, ma maggiore sarà anche la ricchezza di questa unione.
La tendenza di oggi giorno è quella di preferire la convivenza ad un impegno matrimoniale, è importante però sottolineare che la prima scelta comporta delle limitazioni nella vita di tutti i giorni, in quanto le coppie di fatto non sono legalmente riconosciute.
Con la scelta del matrimonio i coniugi assumono reciproci diritti e doveri, riguardanti l’assistenza morale e materiale e la crescita dei figli.
In caso di malattia di uno dei due coniugi, l’altro potrà assisterlo ed avere le informazioni riguardanti la sua salute e prendere anche decisioni importanti, questo non è possibile quando la coppia lo è solo di fatto e non ci sono vincoli civili.
Il discorso non cambia in caso di eredità, la coppia di fatto non viene riconosciuta a nessun fine legale, anche in caso di testamento una buona parte dell’eredità (frutto magari di sacrifici di una vita insieme) andrebbe comunque ai famigliari legalmente riconosciuti.
Per chi ha un compagno straniero, matrimonio vuol dire anche tutelare la propria unione ed il proprio caro acquisendo il diritto all’unità famigliare, semplificandosi la vita, infatti il coniuge del cittadino italiano può essere allontanato dall’Italia sono se sussistono gravi motivi per l’ordine pubblico ed inoltre dove va il coniuge italiano può andare anche lui.
Questi tempi di crisi e di precariato sono sicuramente motivo di scoraggiamento per la scelta di un matrimonio, in quanto visto come un investimento troppo oneroso, in realtà sposarsi ha il solo costo di una marca da bollo, ovvero € 14,62, i costi esorbitanti riguardano solo i banchetti e tutte le altre abitudini tradizionali legate ai festeggiamenti.
E’ sicuramente piacevole festeggiare con i propri cari un evento speciale come l’unione matrimoniale, ma non sarà sicuramente un abito da € 5.000,00, piuttosto che la location in ed esclusiva, l’assicurazione per una buona riuscita della vita coniugale.
Quello che realmente occorre è l’impegno giorno per giorno a camminare in un percorso comune, con il reciproco supporto sia nei momenti di gioia che di dolore, dopotutto è proprio l’unione che fa la forza.
Questo periodo storico caratterizzato dalla crisi economica mette in discussione lo stile di vita di tutti e chissà che possa portarci qualche ritorno positivo con una nuova concezione di matrimonio più sobria ed una riscoperta di valori umani, che l’eccessivo benessere economico aveva un po’ sottratto.

TUTTO QUELLO CHE OCCORRE SAPERE PER SPOSARSI

Per poter unirsi in matrimonio, gli aspiranti sposi, dovranno presentarsi nel Comune di residenza di uno dei due sposi, con un documento d’identità e richiedere le pubblicazioni di matrimonio.
E’ importante sottolineare che entrambi gli sposi devono essere liberi da precedenti vincoli matrimoniali, contratti anche in altri stati.
La poligamia è considerata, dall’ordinamento legislativo italiano un reato, previsto e disciplinato dall’art. 556 del Codice penale, punibile con la reclusione da uno a cinque anni. Anche in caso di non trascrizione di un matrimonio con effetti civili, come previsto dalla legge, il matrimonio è comunque valido e deve essere sciolto prima della celebrazione di un nuovo matrimonio.
In Italia possono contrarre matrimonio solo persone di sesso opposto, nessuna unione tra persone dello stesso sesso viene riconosciuta dall’ordinamento italiano.

IMPEDIMENTI
Oltre al già citato requisito per i futuri sposi di essere entrambi in stato libero da precedenti vincoli matrimoniali, esistono altri impedimenti.

Minore età
Dal compimento dei 16 anni i minori possono comunque sposarsi con un autorizzazione speciale del Tribunale per i minorenni.

Interdizione per infermità mentale
In base all’art. 85 del codice civile non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità mentale (ci si riferisce all’interdizione giudiziaria, quindi è esclusa l’interdizione legale di un soggetto sottoposto a condanna penale).
Può contrarre matrimonio anche la persona per la quale è stato nominato un amministratore di sostegno.

Parentela, affinità, adozione e affiliazione
Non possono sposarsi tra di loro:
gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali, ovvero genitori con figli, nonni con nipoti;
i fratelli e le sorelle;
lo zio e la nipote, la zia e il nipote (in questo caso l’impedimento può essere dispensato con provvedimento del tribunale);
gli affini in linea retta ovvero suocera e genero, suocero e nuora (l’impedimento sussiste anche quando il matrimonio dal quale dipende l’affinità è stato dichiarato nullo o sciolto con divorzio. Tuttavia, è ammessa la dispensa quando l’affinità derivi da matrimonio dichiarato nullo);
gli affini in linea collaterale in secondo grado ovvero i cognati (in questo caso è ammessa dispensa);
l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.
In caso di impedimento dispensabile, gli interessati possono presentare un ricorso al tribunale che decide con decreto, emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Il decreto è soggetto a reclamo alla Corte d’appello.
Delitto
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l`una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell`altra

Divieto temporaneo di nuove nozze per le donne divorziate o vedove
Le donne divorziate o vedove da meno di 300 giorni dalla sentenza di divorzio per sposarsi devono chiedere dispensa al Tribunale dell’impedimento dell’art.89 del Codice Civile, questo vincolo è stato istituito per escludere la possibilità che la donna si trovi in stato di gravidanza e che venga messa in dubbio la paternità del nascituro, con i mezzi moderni basta semplicemente dimostrare di non essere in stato di gravidanza o della certezza del padre in caso di gravidanza per ottenere la suddetta dispensa dal Tribunale.

(Continua)

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