Magazine Coppia

Il matrimonio ai tempi della crisi (seconda parte)

Da Giornalismo2012 @Giornalismo2012
matrimonio

-Di Mara Formaggia

LE PUBBLICAZIONI
Le pubblicazioni di matrimonio hanno lo scopo di rendere noto l’intenzione degli sposi a contrarre matrimonio, in modo che se qualcuno è a conoscenza di eventuali motivi ostativi (ad esempio legami di affinità, o un matrimonio ancora valido o uno degli sposi non è in grado di intendere e volere, etc….) possa informare l’Ufficiale di Stato Civile per l’eventuale sospensione delle nozze.
I cittadini italiani per la richiesta di pubblicazioni, produrranno una semplice autocertificazione (oltre alla documentazione richiesta per i casi particolari quali minori, donne divorziate, etc…), sarà poi compito dell’Ufficiale di Stato Civile verificare l’esattezza dei dati dichiarati dagli sposi presso i comuni di nascita e residenza.
Sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio i cittadini italiani che intendono sposarsi in Italia, i cittadini stranieri che si sposano con cittadino italiano ed i cittadini stranieri di cui almeno uno residente in Italia, che intendono sposarsi presso le autorità italiane.
Può presentare la domanda anche solo uno degli sposi, con delega ad eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo assente e copia del documento di identità del delegante;
oppure una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi e copie dei documenti di identità dei deleganti.
I cittadini stranieri dovranno presentare anche il nullaosta o il certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal proprio Consolato o Ambasciata di appartenenza.
L’atto di pubblicazione resta affisso presso l’albo pretorio on-line (sul sito internet istituzionale del Comune) di residenza degli sposi per un periodo minimo di 8 giorni consecutivi. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno dalla compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni (6 mesi).

CITTADINI STRANIERI
I cittadini stranieri che intendono sposarsi con un cittadino italiano o i cittadini stranieri residenti in Italia che intendono sposarsi con cittadino straniero presso le autorità italiane dovranno produrre:
documento d’identità in corso di validità, carta d’identità o passaporto, non è più richiesto il permesso di soggiorno
Nulla osta al matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata dello Stato di appartenenza in Italia in cui si attesta che non ci sono impedimenti al matrimonio, inoltre se sul nulla osta non sono indicati i dati relativi ai genitori dello sposo è necessario produrre unitamente il certificato di nascita con indicati la paternità e maternità
Ogni Consolato o Ambasciata chiede al proprio cittadino la produzione di documentazione differente, quindi è necessario sentire direttamente gli uffici consolari per sapere cosa occorre per il rilascio del Nulla osta.
Inoltre la firma del Console o Ambasciatore dovrà essere legalizzata in una qualsiasi prefettura, verrà richiesta una marca da bollo da €. 14,62
Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia,Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo,Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia.
Per i cittadini della Polonia, l’Autorità competente a rilasciare il Nulla Osta è il Capo dell’Ufficio di stato civile del Comune polacco di residenza o ultima residenza nello Stato. Il documento, esente da legalizzazione, dovrà essere tradotto. La traduzione è soggetta a legalizzazione.
I Cittadini di nazionalità austriaca, olandese, portoghese, spagnola, svizzera, tedesca e turca, in luogo del Nulla Osta, dovranno produrre:
il Certificato di Capacità matrimoniale rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (nello Stato di appartenenza)
Certificato di nascita con paternità e maternità rilasciato su modello internazionale
I cittadini degli Stati Uniti d’America, dovranno produrre:
dichiarazione giurata, resa dall’interessato al Console statunitense in Italia da cui risulti che secondo le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. -( La firma del Console deve essere legalizzata);
atto notorio reso da 4 testimoni di fronte ad una Autorità italiana ( in Italia: Pretura; all’estero. Console italiano) che, su richiesta dell’interessato, dichiarano che “Secondo le leggi cui l’interessato è soggetto negli Stati Uniti, Nulla Osta al matrimonio che:- nome e cognome, nato a.. , il…, di stato civile… (nel caso di donna divorziata o vedova, specificare la data di decorrenza), figlio di …(paternità) e di…(maternità), cittadino…, residente in…, domiciliato in………, -. intende contrarre”
Il cittadino dell’Australia, deve produrre:
dichiarazione giurata, resa dall’interessato al Console australiano in Italia da cui risulti che secondo le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.- ( La firma del Console deve essere legalizzata);
atto notorio reso dall’intressato/a alla presenza di 4 testimoni, formato di fronte ad una Autorità italiana ( in Italia: Ufficiale dello stato civile; all’estero: Consolato italiano) da cui risulti che:” Secondo le leggi cui l’interessato è soggetto in Australia, Nulla Osta al matrimonio che nome e cognome, nato a.. , il…, di stato civile… (nel caso di donna divorziata o vedova, specificare la data di decorrenza), figlio di…. (paternità) e di…(maternità) , cittadino…, residente in…, domiciliato in………, : secondo la legge cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre.
Il cittadino straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana deve farsi assistere da un interprete, sia per la richiesta delle pubblicazioni che per il matrimonio.
Cittadino straniero di passaggio
I cittadini stranieri non residenti, che intendono sposarsi in Italia non sono soggetti all’obbligo delle pubblicazioni, devono comunque rendere all’ufficiale dello stato civile del Comune, ove intendono sposarsi, una dichiarazione sull’inesistenza degli impedimenti al matrimonio previsti dall’art.85, 86, 87 e 88 del Codice civile oltre a produrre la documentazione, sopra riportata.


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :