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Il Senato approva il divorzio breve: sei mesi se la scelta è consensuale. Bloccato, invece, quello “lampo”

Creato il 18 marzo 2015 da Stivalepensante @StivalePensante

Se mesi per divorziare se i coniugi fanno una scelta consensuale. Un anno se si tratta di un addio giudiziale. Oggi il Senato ha votato e approvato la legge sul divorzio breve con 228 sì. Stralciato invece il cosiddetto divorzio lampo che consentiva di saltare a pié pari la separazione, il ddl, che torna alla Camera per l’approvazione definitiva perchè Palazzo Madama ha apportato delle modifiche tecniche al testo, accorcia i tempi per dirsi addio. Così, non serviranno più gli attuali tre anni di separazione per presentare domanda di divorzio ma bastano dodici mesi in caso di giudiziale e soltanto sei mesi per la consensuale. Ma com’è la situazione negli altri paesi europei?

(ansa.it)

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Via libera del Senato al disegno di legge sul cosiddetto “Divorzio breve”, bloccata la separazione “immediata”. L’aula ha approvato a larghissima maggioranza il “divorzio breve”, con 228 sì, 11 no e altrettanti astenuti. Il provvedimento passa all’esame della Camera, per la terza lettura, dato che nel suo iter a palazzo Madama è stato modificato. Fra le modifiche, però, era stata stralciata quella più importante e “rischiosa”, relativo all’eliminazione del periodo della separazione, il cosiddetto divorzio “immediato” o “diretto”. Il Pd, dopo aver accolto le obiezioni dell’alleato di maggioranza centrista, non rinuncia tuttavia a presentare un ddl autonomo su questo aspetto che consenta una drastica, ulteriore riduzione di tempi per lo scioglimento, in caso di assenza di figli minori o disabili o minori di 26 anni non autosufficienti. Le ragioni per cui il Pd ha accettato lo stralcio le aveva spiegate ieri in aula il capogruppo Luigi Zanda: “Abbiamo il timore che nel passaggio alla Camera dei deputati l’intero ddl sul divorzio possa o ritardare moltissimo la sua approvazione o trovare enormi ostacoli politici e restare incagliato e non venire più approvato”.

Il “divorzio breve” negli altri paesi europei. Ecco, invece, come funziona nel resto d’Europa secondo quanto spiegato dal tesoriere della Lega per il divorzio breve, l’avvocato Alessandro Gerardi che sottolinea come “Solo in Italia c’è l’obbligo di sostenere due cause: una di separazione e una di divorzio con un doppio passaggio in termini sia di tempi che di costi”. Gli unici altri Paesi europei nei quali funziona in questo modo, infatti, sono Polonia, Irlanda del Nord e Malta. “Negli altri Paesi c’è subito il divorzio. Molte coppie italiane vanno in Romania, Francia e Spagna dove c’è anche automaticamente il riconoscimento legale”. ”La Romania – spiega Gerardi – è il paese nel quale si recano di più le coppie italiane. Il divorzio è diretto: se una coppia è in crisi può chiederlo direttamente senza nessuna fase preventiva”. “La stessa cosa accade in altri Paesi dell’est Europa come la Lituania, l’Estonia, la Serbia e la Croazia ed in Paesi del nord Europa come la Finlandia o la Norvegia. Nei principali Paesi europei – evidenzia ancora – esiste invece un preventivo periodo di separazione di fatto”. In Germania, al momento della richiesta di divorzio la coppia, se la richiesta è consensuale, deve dimostrare che da un anno vive separata. Il tempo sale a tre anni se la richiesta non è consensuale. In Inghilterra, invece, la richiesta si può fare dopo un anno di matrimonio. Il periodo per il quale bisogna dimostrare di aver vissuto separati è di due anni nel caso il divorzio venga chiesto insieme e cinque anni se non c’è consensualità. In Francia non c’è l’obbligo di una successione temporale tra separazione e divorzio ai fini dello scioglimento del matrimonio. In caso di divorzio consensuale la coppia presenta congiuntamente una convenzione che regola le conseguenze del divorzio (patria potestà e affidamento dei figli, liquidazione degli interessi patrimoniali e divisione dei beni, alimenti, prestazione compensatoria). Il giudice omologa la convenzione e pronuncia la sentenza di divorzio. Nel caso il giudice rifiuti l’omologazione, può essere presentata una nuova convenzione entro i successivi sei mesi. I due coniugi posso anche rimettere al giudice la disciplina delle conseguenze della separazione. Nel caso di “divorzio per alterazione definitiva del legame coniugale” è possibile il divorzio dopo due anni di separazione legale (pronunciata dal giudice) e può essere richiesto anche unilateralmente da uno solo dei coniugi. Infine, il “divorzio per colpa nei casi di violazione grave dei doveri e degli obblighi matrimoniali”. In casi di violanza la vittima, anche prima dell’avvio della procedura di divorzio, può chiedere al giudice per gli affari familiari di deliberare sulla separazione delle residenze e sull’assegnazione dell’abitazione coniugale. In Spagna il divorzio e la separazione vengono considerate due opzioni, alle quali i coniugi possono fare ricorso indifferentemente per far fronte alle vicissitudini matrimoniali. “Se una coppia – spiega Gerardi – non vuole divorziare ma vivere separata chiede la separazione, altrimenti può chiedere direttamente il divorzio”. La domanda può essere avanzata anche da solo uno dei due coniugi dopo tre mesi di matrimonio. La norma – spiega Gerardi – è stata introdotta “un anno dopo in Portogallo“. La domanda di separazione o di divorzio può essere presentata anche da uno solo dei coniugi, a condizione che siano trascorsi tre mesi dalla celebrazione del matrimonio, senza che l’altro possa opporsi per motivi materiali e senza che il giudice possa respingere la richiesta, fatti salvi i motivi processuali.

“Quindi – conclude l’avvocato – tra i grandi Paesi europei, il nostro è quello che prevede il doppio dei tempi e dei costi tanto che l’Europa ci ha dato la maglia nera nel rapporto della commissione per l’efficienza della giustizia (Cepej) del Consiglio d’Europa. In media nella migliore delle ipotesi il tempo necessario a divorziare è di 4-5 anni”.


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