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Il Senato-II

Creato il 28 luglio 2015 da Albix

Il Senato-IIBreve profilo storico dei sistemi elettorali con qualche particolare riferimento al Senato della Repubblica

La prima legge elettorale del dopoguerra (1948 – 1953) prevedeva una ripartizione dei seggi entro ciascuna regione in senso proporzionale: di fatto si trattava di un sistema uninominale proporzionale puro.

La prima legge elettorale del Senato (legge 6 febbraio 1948, n. 29) prevedeva infatti che il territorio di ogni Regione fosse diviso in tanti collegi uninominali quanti senatori le spettavano.

1953: La parentesi del premio di maggioranza (la c.d.legge truffa)

Nel 1953 l’allora presidente del Consiglio De Gasperi volle introdurre una riforma elettorale in senso maggioritario per ridurre l’instabilità dei Governi di coalizione quadripartita della prima legislatura e nel mese di marzo fu approvata quella che l’opposizione definì la legge truffa (n. 148 del 1953), che assegnava un premio di maggioranza, costituito dal 65 per cento dei seggi parlamentari, ai partiti apparentati che avessero superato il 50 per cento più uno dei voti validi. Alle elezioni del 7 giugno 1953 la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista Democratico Italiano, il Partito Liberale e il Partito Repubblicano (in Sardegna anche il Partito Sardo d’Azione e in Trentino-Alto Adige anche la Südtiroler Volkspartei), tra loro apparentati, ottennero però solo il 49,8 per cento dei voti e quindi il premio di maggioranza non scattò. La legge venne abrogata l’anno successivo.

Dal 1954 al 1992. Il ritorno al proporzionale.

Le successive 9 tornate elettorali dal 25 maggio 1958 al 5 aprile 1992 si svolsero dunque con il sistema proporzionale già descritto.

Dopo le elezioni del 1992, su iniziativa di un comitato promotore guidato da Mario Segni, Augusto Barbera, Marco Pannella, Antonio Baslini  (cui si aggiunsero Franco Bassanini, Peppino Calderisi, Massimo Teodori, Mas- simo Severo Giannini ed altri) ci fu  una consultazione referendaria  sulla preferenza unica alla Camera, sulla legge elettorale del Senato e sull’ordinamento relativo ai Comuni. Per quanto riguarda l’elezione diretta del sindaco il Parlamento approvò la legge n. 81 del 1993, mentre il referendum abrogò la preferenza multipla alla Camera e la legge elettorale del Senato.

La riforma del 1993: il sistema misto a prevalenza maggioritaria (c.d. Mattarellum)

A seguito della consultazione referendaria furono approvate la leggi n. 276 e 277 del 1993, fondate su un sistema misto per l’elezione dei membri delle due Camere (soprannominato Mattarellum), che assegnava il 75 per cento dei seggi col metodo maggioritario e il 25 per cento dei seggi col metodo proporzionale.

Con il Mattarellum si svolsero tre elezioni, il 27 marzo 1994, il 21 aprile 1996 e il 13 maggio 2001.

Il sistema elettorale Mattarellum era veramente complicato e venne abbandonato nel 2005 per lasciare spazio a quello introdotto con la legge  21 dicembre 2005, n. 270 noto come il Porcellum.

Questa legge (che è stata emendata dalla Corte Costituzionale nel dicembre 2013, dando luogo al Consultellum) prevedeva un sistema elettorale di tipo proporzionale con l’eventuale attribuzione di un premio in ambito regionale, caratterizzato dai seguenti elementi:

• attribuzione dei seggi, in ogni Regione, con sistema proporzionale alle coalizioni di liste e alle liste che abbiano superato, in ambito regionale, le soglie di sbarramento previste dalla legge;

• attribuzione, nell’ambito di ciascuna Regione, di un “premio di coalizione regionale” alla coalizione di liste o alla lista più votata, qualora tale coalizione o lista non abbia già conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione;

• fa eccezione la Regione Molise: per l’assegnazione dei due seggi ad essa spettanti a termini di Costituzione, non è prevista l’attribuzione di un premio di coalizione (D.Lgs. 533/1993, art. 17-bis);

• fanno altresì eccezione la Regione Valle d’Aosta, che è costituita in un unico collegio uninominale, e la Regione Trentino-Alto Adige, per la quale si prevede l’attribuzione di sei seggi con metodo maggioritario nell’ambito di altrettanti collegi uninominali e l’attribuzione del restante seggio con metodo del recupero proporzionale (D.Lgs. 533/1993, art.1, commi 3 e 4).

Come già detto questa legge è stata oggetto di una parziale abrogazione da parte della Corte Costituzionale.

Il 4 dicembre 2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato infatti  l’incostituzionalità di alcune parti del Porcellum, formalmente annullate il 16 gennaio 2014. Le parti annullate riguardano l’assegnazione dei premi di maggioranza, poiché indipendenti dal raggiungimento di una soglia minima di voti alle liste (o coalizioni), e l’impossibilità per l’elettore di dare una preferenza. Nello specifico della sentenza, “la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270/2005 che prevedono l’assegnazione di un premio di maggioranza (sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica) alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna Regione. La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono la presentazione di liste elettorali ‘bloccate’, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza”.

Il Consultellum cos’è, ovvero ciò che rimane del Porcellum…

Ne risulta, appunto, quello che oggi, sottraendo al Porcellum le parti cassate, viene definito, nella pubblicistica attuale, il Consultellum e cioè un sistema proporzionale semi-puro, paradossalmente molto simile a quello della I Repubblica, dato che – una volta cassato il premio (davvero abnorme) di maggioranza che il Porcellum attribuiva alla prima lista o liste sia alla Camera che al Senato, su base regionale, e una volta introdotta una o più (dovrebbe deciderlo il legislatore) preferenze, anche se l’indicazione di massima della Consulta pare optare per la preferenza unica – rimane in piedi un sistema che, sia pure all’interno del ginepraio di diverse e complesse soglie di sbarramento presenti nel Porcellum (e non toccate dalla Consulta) che resterebbero tali, per la Camera come per il Senato, è un proporzionale semi-puro, sia pure, appunto, con soglie di sbarramento molto più alte di quelle previste nel sistema proporzionale della Prima Repubblica. Un eterno gioco dell’Oca, dunque, quello che appena visto e che, attraverso ben quattro leggi elettorali diverse approvate e modificate in pochi anni, ci riporterebbe, con il Consultellum, ove l’Italicum non trovasse una sua definitiva e finale approvazione, ai tempi della Prima  Repubblica in cui si votava, appunto, con il proporzionale…

P.S. Nel frattempo la nuova legge elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati è stata approvata. Ma resta ancora da approvare la complessa riforma del Senato; si tratta di una riforma di rango costituzionale e che quindi segue un iter legislativo assai più complesso di quello che è stato necessario seguire per l’Italicum. Ovviamente il lettore arguisce da sé che qualora la riforma del Senato non andasse in porto, in Italia, alle prossime elezioni politiche (previste per il 2018) si voterebbe con l’Italicum per il rinnovo della Camera e con il Consultellum per il rinnovo del Senato. Non oso immaginare il pasticcio che ne verrebbe fuori e le discrasie inevitabili tra le composizioni dei due rami del Parlamento. Chi vivrà, vedrà!


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