DALLA RUBBRICA Corriere della Sera: Quesiti case e condominio - Risponde Achille Colombo Clerici presidente di Assoedilizia; pubblicato il 10 aprile 2013 e inviata direct mail con BlackBerry® from Vodafone from picinali [email protected]
- Sono proprietario di un appartamento all’ultimo piano del mio fabbricato. L’amministratore ci ha informato che una impresa costruttrice sarebbe interessata ad acquistare il vano sottotetto per effettuare opere di recupero edilizio. Questo diritto non spetta a me quale proprietario dell’ultimo piano? Come si concilia con il diritto di sopraelevazione che pure mi spetta?
Risposta
In mancanza di un titolo che disponga in ordine alla situazione giuridica del bene, il sottotetto soggiace alla presunzione di appartenenza al condomino proprietario dell’ultimo piano.
Va chiarito che per <sottotetto> si intende quel vano a tetto di ridotte dimensioni avente l’esclusiva funzione di isolare il piano ultimo dal caldo e dal freddo.
Siamo dunque fuori da tale presunzione tutte le volte in cui, per le caratteristiche strutturali obbiettive e di destinazione, risulti che il sottotetto serve all’uso comune. In tal caso vige infatti la presunzione inversa di appartenenza alla collettività dei condomini.
In tali termini dispone anche la legge di riforma del condominio che all’art. 1117 cod. civ. come novellato annovera espressamente, tra i beni comuni, i sottotetti destinati per caratteristiche strutturali e funzionali all’uso comune.
Sarà dunque preliminare accertare la titolarità del bene.
Se il sottotetto in questione è condominiale, con il trasferimento all’impresa - atto che necessita del consenso di tutti i partecipanti al condominio - viene meno il diritto del condomino dell’ultimo piano di costruire in sopraelevazione; diritto che spetterà ora al nuovo proprietario del sottotetto, nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito con i partecipanti al condominio.
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