E dopo l’Imu arriva la Tares, nuova imposta rifiuti locale che sostituirà la Tia e peserà di più sui bilanci familiari
Nel 1993 entra in vigore la Tarsu, l’imposta rifiuti dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nel 1997 viene poi sostituita dalla Tia (Tariffa di igiene ambientale). Dal 1 gennaio 2013 la Tia sarà sostituita dalla Tares (tassa rifiuti e servizi), la nuova imposta rifiuti basata sulla superficie dell’immobile, introdotta dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
Si chiama dunque Tares la nuova stangata pensata dal Governo Monti, che peserà sulle tasche già vuote delle famiglie italiane. Si tratta di una tassa comunale che, a differenza della precedente, costerà alle famiglie 30 centesimi in più per metro quadrato di immobile posseduto, con i Comuni che avranno la possibilità di elevare l’importo di ulteriori 10 centesimi.
La Tares servirà da un lato a coprire l’intero costo per la gestione e lo
smaltimento dei rifiuti urbani, ma nello stesso tempo finanzierà anche gli altri servizi locali indivisibili, cioè quelli che una volta erogati non possono essere fatti pagare dagli effettivi usufruitori, in quanto non è possibile stabilire la percentuale di utilizzo di ciascuno. Si tratta, ad esempio, dell’illuminazione pubblica, di cui tutti godiamo in una città, ma che non è possibile individuare chi ne benefici di più e chi meno.
A differenza dell’IMU, per l’imposta rifiuti Tares non è necessario essere proprietari di un immobile, ma è sufficiente che se ne abbia il godimento. Per il resto, la logica dei pagamenti è simile all’IMU. Le rate sono quattro e le scadenze erano state individuate dal Governo nei mesi di gennaio, aprile, giugno e dicembre, con la possibilità per i Comuni dal 2014 di accettare anche il pagamento in un’unica soluzione entro giugno.
Tuttavia, il Senato ha previsto lo slittamento per la prima rata ad aprile (dopo le elezioni?), per cui le successive scadenze potrebbero variare, con la probabile introduzione di una rata a settembre, in sostituzione di quella ormai cancellata di gennaio.
Quanto alla base imponibile, dicevamo che il criterio è la superficie dell’immobile, secondo i metri quadrati risultanti al catasto, sottraendo il 20% (dunque l’80% della superficie catastale). Ma in via transitoria, visto che numerosi enti locali non dispongono dei dati catastali, la Tares sarà applicata sulla base imponibile considerata valida ad oggi per calcolare il pagamento dell’imposta rifiuti Tia.
Prevista la possibilità di pagamento con il modello F24, così come per l’IMU, che garantisce la possibilità per il contribuente di compensare eventuali altri crediti con il fisco.
In ogni caso, la nuova Tares è un’ulteriore stangata, ed a poco sono valse le polemiche sull’IMU. Uno studio Uil prevede un aggravio fiscale medio di 80 euro per ciascuna famiglia italiana, quando già la Tia pesa mediamente per 305 euro a famiglia. Molto critici soprattutto i commercianti, che dalla nuova imposta rifiuti si aspettano una grossa batosta.




