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Incendi e pene per i piromani

Creato il 10 agosto 2012 da Ritacoltellese
Incendi e pene per i piromaniGli incendi di vaste dimensioni che si innescano spontaneamente, senza l'intervento della mano dell'uomo, sono rarissimi. Oltre alle statistiche, sciorinate da vari soggetti in televisione, conta la semplice logica che si basa sull'osservazione della realtà.Avete mai provato ad accendere un fuoco all'aperto per fare un banale barbecue? Con carta ed accendino non si riesce. La fiamma dopo poco si estingue e voi provate e riprovate bruciandovi le dita con la fiamma dell'accendino. La legna, benché secca, non prende...Come fanno dunque i piromani a far prendere dal rogo alberi  ed arbusti anche verdi? Ma con i combustibili ovviamente: primo fra tutti la benzina.Il costo dello spegnimento e del successivo ripristino dei luoghi bruciati è ENORME per i contribuenti.
La soluzione dunque è una sola: prevenzione, e questa si fa anche e soprattutto arrestando i piromani. Su centinaia e centinaia di incendi che hanno funestato questa estate ne hanno preso uno, 65 anni, con accendino in tasca e abiti che puzzavano di benzina. Troppo poco: debbono arrestarne di più e per fare questo debbono dedicare più uomini e mezzi a questo scopo.
Il 3 settembre 2011 e il 28 agosto 2011 ho dedicato due post a questo tema e ho riportato la legge che impedisce di costruire nelle aree che hanno subito incendi, togliendo così lo scopo di molti roghi che venivano appiccati al solo fine di speculazione edilizia. Mancando questa lucrosa possibilità grazie a codesta legge e togliendo lo scopo di rinverdire i pascoli da parte di alcuni proprietari di fondi, non rimane che la malvagia follia a spiegare tanto danno.
Quali sono le pene che la Legge impone a chi viene colto nell'atto criminale di accendere un rogo?
Ecco cosa dice il Codice Penale:
Titolo VI: DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA
Capo I: DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA

Art. 422 Strage
Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumita’ e’ punito, se dal fatto deriva la morte di piu’ persone, con l’ergastolo (1). Se e’ cagionata la morte di una sola persona si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni. (1) Il testo originario comminava la pena di morte. Peccato che l'hanno tolta!
Ovviamente se manca il fine di uccidere il magistrato non applicherà la pena! Ma se io appicco un incendio devo prevedere il rischio possibile che questo possa accadere, non potendo sapere se ci capiteranno in mezzo uno o più esseri umani! Quindi compio il mio atto criminale accettando questa possibilità non tanto remota.  
Art. 423 Incendio
Chiunque cagiona un incendio e’ punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumita’ pubblica.
Magari glieli dessero 
sette anni! L'esempio serve sempre!
Art. 423-bis Incendio boschivo
Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.

Art. 424 Danneggiamento seguito da incendio
Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e’ punito, se del fatto sorge pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente, ma la pena e’ ridotta da un terzo alla meta’.

Art. 425 Circostanze aggravanti
Nei casi previsti dai due articoli precedenti, la pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso: 1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze; 2 su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque; 3 su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili; 4 su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili; 5 su boschi, selve e foreste.



Riporto anche questa ulteriore informazione riguardante l'integrazione del Codice Penale grazie alla Legge del 4 agosto 2000.

I piromani puniti con la reclusione fino a dieci anni 
Incendiare boschi diventa reato 
(Decreto Legge 4.8.2000) 
All'aggiornamento del Codice penale e della Legge di conversione.
L'incendio boschivo diventa un reato punibile applicando il Codice penale. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri che, nella seduta del 4 agosto 2000, ha anticipato con un decreto legge un articolo della legge sugli incendi che è in discussione al Senato. Il provvedimento, che entrato in vigore l'8 agosto, il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, permette alla magistratura di perseguire penalmente i piromani che compiono atti distruttivi contro la natura, e non solo contro le cose o le persone come invece era previsto sinora. In particolare, il decreto che contiene misure urgenti per la repressione degli incendi stabilisce la pena di reclusione da quattro a dieci anni per i responsabili di incendi su boschi, selve, foreste o vivai forestali. Con un'aggravante: la pena aumenta se l'incendio provoca danni a edifici o ad aree protette. Inoltre, se il danno è definito grave o persistente all'ambiente, la pena viene aumentata della metà. (da La Repubblica dell'8 agosto 2000). 
Incendi e pene per i piromani

Capito?!! Fino al 2000, poco più di due lustri fa, la Giustizia era più "tenera" con questi mascalzoni!!! 

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