Modello CID
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 613 del 7 luglio 2011, ha precisato che la firma del CID da parte di entrambi i conducenti coinvolti in un incidente stradale non è sufficiente per garantire il risarcimento danni da parte della Compagnia Assicuratrice. La sentenza ha confermato la decisione del Giudice di Pace, adito in primo grado, che aveva rigettato la domanda di Tizio, presunto danneggiato in un incidente stradale.Nella sentenza si legge che la sottoscrizione del modulo di Constatazione amichevole di incidente "ha, nei confronti dei conducenti, il valore di confessione stragiudiziale resa alla parte,ed, a norma dell'art. 2735 cod. civ., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale, con esclusione della possibilità di provare il contrario. Nei confronti, invece, dell'assicuratore, il verbale di constatazione amichevole genera una presunzione "iuris tantum"; al fine di superare tale presunzione non è necessario che l'assicuratore dia la prova positiva delle effettive modalità di svolgimento dell'incidente, ma essa è superabile con qualsiasi mezzo di prova - anche altra presunzione - atto a convincere il giudice che il sinistro non si sia mai verificato, o si sia verificato con modalità diverse".
La mancanza di interrogatorio formale del convenuto non equivale a confessione e non può essere considerata quale prova che il fatto si è verificato secondo la dinamica dedotta dal presunto danneggiato; anche in questo caso, il giudice può trarre il proprio convincimento da altri elementi di prova.
Ancora, nel caso di specie la testimonianza in favore del presunto danneggiato è risultata inattendibile soprattutto alla luce della C.T.U. espletata nel corso del giudizio. Il perito nominato dal Giudice, infatti, sulla base dei rilievi fotografici delle due autovetture incidentate prodotti in giudizio - i due veicoli non erano più disponibili per "l'esame dei danni riportati"- ha concluso che tra le deformazioni di queste ultime non vi è "corrispondenza geometrica", nè "corrispondenza dinamica".
Pertanto, in mancanza di elementi di prova a sostegno dei fatti dedotti dal presunto danneggiato, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado.
Roma, 15 settembre 2011 Avv. Daniela Conte
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