Con sentenza 27 febbraio 2014, n. 534 la sezione IV del Tribunale amministrativo della Lombardia si è pronunciata su una questione relativa al recupero in semplificata di rifiuti inerti da demolizione.
In particolare, è stato chiesto al Tribunale da parte di imprese che operano nel settore del trattamento e recupero di tali rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 214, d.lgs. 152/2006 l’annullamento di un rapporto di ispezione provinciale nella parte in cui tale atto afferma che “alla luce delle recenti interpretazioni ministeriali, gli aggregati riciclati derivanti da impianti operanti in procedura semplificata (articolo 216 del d.lgs. 152/2006) possono essere utilizzati esclusivamente come MPS per l’edilizia e non per la formazione di rilevati e sottofondi stradali”.
Tale conclusione viene raggiunta dalla Provincia sulla base di una circolare interpretativa del Ministero dell’ambiente secondo cui l’attività di recupero prevede solo il trattamento necessario per l’ottenimento di frazioni di inerti destinati ad essere utilizzati nell’attività edilizia; qualora, invece, l’utilizzazione dello stesso materiale sia diretta alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, il solo trattamento meccanico non è più sufficiente a concludere l’attività di recupero.
Ne consegue, ad avviso dell’ente provinciale, la necessità che l’attività di utilizzo per rilevati e sottofondi stradali vada autorizzata secondo l’iter ordinario ex art. 208 del Testo Unico Ambientale.
Il TAR non condivide le argomentazioni della Provincia ed accoglie il ricorso, evidenziando in particolare come “la ricostruzione fornita dall’amministrazione non può trarsi dal d.m. 5 febbraio 1998 [decreto che disciplina il recupero semplificato di rifiuti] da cui non emerge nitidamente che l’attività di recupero per il materiale inerte impiegato in fondi e sottofondi richieda il rispetto della procedura ordinaria di autorizzazione”.