MALATTIA O INFORTUNIO?
Il nostro sistema di tutela sociale prevede due canali di assicurazione distinti ed autonomi per la tutela di eventi di invalidità, morte e malattia. Per quanto riguarda la malattia, di competenza delll'INPS, l'assicurazione obbligatoria prevede il versamento da parte del datore di lavoro e del lavoratore di un contributo di natura prettamente previdenziale, mentre per quanto riguarda l'INAIL solo il datore di lavoro deve versare un premio assicurativo, il cui ammontare dipende dalla pericolosità della lavorazione svolta e dal valore della retribuzione o reddito. Più eventi di infortuni e/o malattie professionali il datore di lavoro denuncia, e più il premio assicurativo aumenta. Da qui si evince l'interesse del datore di lavoro affinché in azienda ci siano il minor numero possibile di infortuni e/o malattie professionali.Una volta stabilito che un infortunio è avvenuto in occasione di lavoro e/o la malattia non sia di natura extra – lavorativa, ma causata invece delle lavorazioni a cui si è addetti o dalle sostanze che si utilizzano, è estremamente importante che il lavoratore si rivolga all'Ente preposto per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL), e non all'INPS perchè:
- Non è soggetto all'obbligo di restare in casa negli orari 10/12 e 17/19
- Ha problemi in caso di ricaduta o postumi non rilevati subito
- Ha i medicinali gratuiti ed esenti anche da tiket se inerenti l'infortunio
- Non incide sul periodo massimo di malattia indennizzabile
INAIL
È l'Istituto che gestisce l'assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali.L'assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa.
IPSEMA
È l'Istituto che gestisce l'assicurazione per Infortuni e Malattie Professionali per il settore marittimo.INFORTUNIO SUL LAVORO
L'infortunio è un evento avvenuto:- per causa violenta
- in occasione di lavoro
- e che determina una inabilità al lavoro
Appena ne ha ricevuto notizia, il datore di lavoro deve inviare all'INAIL entro 2 giorni la relativa denuncia.
Se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'evento.
INFORTUNIO IN ITINERE
È quello occorso al lavoratore durante il normale percorso:- di andata e ritorno fra posto di lavoro e abitazione
- dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti
- fra due posti di lavoro
MALATTIA PROFESSIONALE
Per malattia professionale si intende una patologia che si sviluppa a causa della presenza di stimoli nocivi nell’ambiente di lavoro.Gli agenti responsabili sono tantissimi e spesso i lavoratori sono esposti alla loro azione senza conoscere i rischi a cui vanno incontro. I fattori che hanno maggiore rilevanza sono quelli dovuti all’edilizia, all’agricoltura e agli agenti cancerogeni, i cui effetti si notano magari dopo decenni il loro utilizzo. Altri fattori di rischio sono legati all’organizzazione del lavoro, campo in cui il fattore umano ormai riveste un ruolo marginale, che si possono riassumere in:
- ambienti di lavoro carenti dal punto di vista igienico o sovraffollati
- ritmi di lavoro elevati e mansioni ripetitive
- scarsa manutenzione degli impianti
- a questi vanno aggiunti dei fattori emergenti legati principalmente al lavoro d’ufficio in cui si hanno molte tipologie di malattie professionali in genere di scarsa gravità ma importanti per il numero di casi registrati. In questo ambito il rischio è dovuto:
- uso del computer che porta a patologie legate a: vista, stress, radiazioni, ergonomia: patologie spinali e sindrome del tunnel carpale.
- impianti di condizionamento
- infezioni
- asma e alveoliti allergiche
Appena ne ha avuto notizia il datore di lavoro deve inviare all'INAIL entro 5 giorni la relativa denuncia.
CAUSA DI SERVIZIO
Riguarda il dipendente pubblico.Qualsiasi lesione o infermità, compresa la morte, conseguente al servizio prestato, avendo a riferimento le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Il procedimento si attiva con la domanda dell'interessato.
RENDITA INAIL
È la prestazione economica erogata mensilmente come indennizzo per:- diminuita capacità lavorativa
- menomazioni permamenti all'integrità psico fisica
INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO IN CAPITALE
Si tratta di una prestazione economica “una tantum” erogata dall'INAIL per Infortunio e/o Malattia Professionale avvenuti dopo il 25 luglio 2000.Danno dal 6% al 15%.
EQUO INDENNIZZO
Si tratta di una prestazione economica “una tantum” con cui l'Amm. Pubb. indennizza il dipendente (o i superstiti) per menomazioni dell'integrità psicofisica subite a seguito di lesioni o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.REVISIONE
L'inabilità provocata da infortunio e/o M.p. può subire nel tempo miglioramenti o peggioramenti.È possibile richiedere (sia l'Inail che l'assicurato) la revisione del danno con delle cadenze precise previste per legge.
RENDITA AI SUPERSTITI
È la prestazione erogata da Inail o Ipsema ai familiari superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio o malattie professionali.CHI PAGA
Il datore di lavoro deve corrispondere il 100% della retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio o si manifesta la malattia professionale, se quest'ultima ha causato astensione dal lavoro e il 60% della retribuzione per i successivi 3 giorni, al quale si deve aggiungere l'eventuale trattamento integrativo previsto dal contratto di lavoro del settore di appartenenza dei vari livelli.L'INAIL deve corrispondere l'indennità del 60% della retribuzione giornaliera dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino al 90° giorno. Dal 91° giorno e fino a guarigione clinica aumenta del 75% l'indennità di pagamento.
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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Gianfranco Censori