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Internet – Disegno di legge 733

Creato il 17 settembre 2011 da Marvigar4

parlamento

   Stanno circolando su Internet notizie sul disegno di legge 733, il fatidico Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che è già stato approvato dal Senato lunedì 9 febbraio 2009. È bene dire che spesso notizie vecchie circolano e rimbalzano in rete, su blog, email, social network, quando in realtà basta una piccola ricerca per accorgersi che nihil sub sole novi. All’interno del disegno di legge succitato troviamo l’articolo 60 che tanto ha fatto scalpore, ossia Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet. Oggi è possibile trovare in rete l’altra notizia di un emendamento del senatore Gianpiero (sic!) D’Alia dell’UDC, approvato in data 23 agosto 2011… Fate una cosa, andate su http://www.meltingpot.org/articolo13981.html e scaricate il testo del disegno di legge… avete fatto? ecco, adesso scorrete il documento in PDF fino all’articolo 60… troverete che l’emendamento del senatore D’Alia altro non è che il vecchio testo di disegno di legge del 9 febbraio 2009. Eccolo qui:

Art. 60.
(Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet)

1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell’interno, in seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l’interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.
2. Il Ministro dell’interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all’adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui  al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell’interno e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua e definisce, ai fini dell’attuazione del presente articolo, i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.
4. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l’effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l’attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministero dello sviluppo economico.
5. Al quarto comma dell’articolo 266 del codice penale, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda».

   Sia ben chiaro, personalmente non amo questo articolo 60 del disegno di legge, lo considero molto discutibile, anche perché c’è da temere l’arbitrarietà dell’eventuale applicazione e la sostanziale negazione dell’articolo 21 della Costituzione sul tema della libera manifestazione del pensiero. Come molti altri, credo che qualcuno si sia reso conto che Internet è diventato uno strumento importantissimo non solo per informare, ma anche per fare politica ed opporsi a tentativi di riportare l’orologio indietro nel tempo… però, non sarebbe nemmeno male informare correttamente e dire che vecchie notizie, seppur gravi e attuali, non possono essere prese con dei copia-e-incolla e fatte spacciare per nuove. Tutto qui.

mvg



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