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Jobs Act, tutte le novità previste dalla riforma: addio i co.co.pro, cambia il congedo parentale

Creato il 12 giugno 2015 da Stivalepensante @StivalePensante

Uno dei decreti attuativi del Jobs Act prevede che i contratti di collaborazione a progetto non potranno più esserne attivati (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Spiega il comunicato del Consiglio dei Ministri, a partire dal primo gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.

(roma.corriere.it)

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Addio ai co.co.pro, obiettivo del Governo è quello di espandere le tutele del lavoro subordinato. Per questo, dal primo gennaio, scatterà un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell’impresa. Altre novità riguardano alcune tipologie di contratto come il part-time: il datore di lavoro potrà chiedere al lavoratore un impegno maggiore (non superiore al 25% delle ore lavorate settimanali, con il diritto del lavoratore ad una maggiorazione onnicomprensiva della retribuzione pari al 25 per cento per le ore di cui è variata la collocazione o prestate in aumento.

Tutte le novità e le conferme di alcune tipologie di contratto. Viene previsto che il lavoratore può essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento, così com’è previsto nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione purchè rientranti nella medesima categoria e non più soltanto a mansioni “equivalenti”, a mansioni, cioè, che implicano l’utilizzo della medesima professionalità. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro). Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione. Vengono confermati il contratto a tempo determinato, il contratto di somministrazione (fissando il limite del 20% all’utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti “fissi”), il contratto a chiamata, il lavoro accessorio (elevando il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro e introducendo la tracciabilità), l’apprendistato (introducendo un sistema per il quale il conseguimento dei titoli, rispettivamente, del livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, potrà avvenire anche attraverso l’apprendimento presso l’impresa) e il part-time.

I dettagli sul contratto part-time. Per quest’ultima tipologia, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare seppur in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

In arrivo novità anche in tema di congedi parentali. Tra i decreti del jobs act, il Governo ha previsto un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) – si legge nel comunicato del Consiglio dei Ministri – viene portato dai 3 anni di età a 6 anni; per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento. In materia di congedi di paternità, infatti, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti. Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali. Importante l’estensione dell’istituto della automaticità delle prestazioni (ovvero l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi) anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata non iscritti ad altre forme obbligatorie. (AGI)


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