L’interdittiva antimafia non ha efficacia sull’intero territorio nazionale e non è un atto di portata generale, ma si tratta comunque di un’iniziativa forte da parte del Consiglio di Stato e dei prefetti delle varie località per controllare i cantieri edili, spesso soggetti a infiltrazioni mafiose e dunque controllati dalla malavita. Vediamo nel dettaglio cosa dice la pronuncia CdS (che potete leggere cliccando qui).
L’impresa che ha lavori (in appalto o subappalto) in più province è soggetta più una certificazione antimafia per ciascun lavoro. La stazione appaltante deve chiedere la certificazione antimafia al Prefetto della località dove l’impresa ha la propria sede. Se l’impresa ha la propria sede nella provincia di Milano, il Prefetto di Milano ha la competenza sui lavori svolti da tale impresa in Veneto.
Nella pronuncia n. 33/2012, i giudici del Consiglio di Stato ricordano che, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1998, n. 252 (norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), le informazioni del Prefetto “sono richieste dall’amministrazione interessata” (brano estratto dal comma 3) e se, dopo le verifiche disposte dalla stessa autorità emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, sono esclusivamente “le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni” che “non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o i subcontratti” (brano estratto dal comma 2).
L’interdittiva antimafia non ha portata generale e normativa, né vale per tutto il territorio nazionale, ma “opera in seno al singolo rapporto cui afferisce” e, quindi, spiega i suoi effetti diretti nell’esclusivo ambito della circoscrizione territoriale in cui quest’ultimo è costituito e si svolge, “con l’ulteriore conseguenza della competenza a conoscerne del T.A.R. di quella circoscrizione territoriale”.
Questo non significa che il Prefetto non possa “corrispondere con analoghe informazioni alla richiesta di altra amministrazione pubblica”. In ogni modo si tratterà di un provvedimento diverso, che avrà “specifica efficacia inibitoria della stipulazione, approvazione o autorizzazione nei riguardi di quella amministrazione ed in relazione a quel rapporto in ragione del quale la richiesta sia stata avanzata”.