L’assegno di mantenimento è ridotto se il matrimonio è durato poco tempo

Da Avvdanielaconte
Tizio propone azione per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio). In primo grado, il Tribunale fissa a suo carico il pagamento di un assegno di mantenimento dell’importo di Euro 450,00 mensili.
La Corte d’Appello, davanti alla quale viene impugnata la sentenza, riduce l’importo dell’assegno a Euro 200,00 mensili. Tizio propone ricorso per Cassazione.
I Giudici di legittimità hanno confermato la sentenza di primo grado, ritenendo congrua e non illogica l’analisi fatta dalla Corte d’Appello sulla base dell’istruttoria espletata. Il Giudice di secondo grado, infatti,  ha rideterminato l’importo dell’assegno di mantenimento mensile basandosi sulle seguenti circostanze:
  • la breve durata del matrimonio tra Tizio e Caia
  • l’indeterminabilità del contributo di Caia alla vita matrimoniale
  • la necessità, da parte di Tizio, di provvedere al mantenimento di un figlio nato da una convivenza “more uxorio”
Le motivazioni appena descritte costituiscono una valutazione di merito non suscettibile di controllo da parte della Suprema Corte. Per questi motivi la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10644 del 13 maggio 2011, ha rigettato il ricorso di Tizio, confermando la sentenza della Corte d’Appello.
Roma, 21 maggio 2011   Avv. Daniela Conte
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