Magazine Moda e Trend

L’assegno di maternità dello stato

Creato il 30 aprile 2014 da Valentinap @mammeaspillo

Come funziona l’assegno di maternità dello stato? A quanto ammonta e quali sono i requisiti per richiederlo?

L’assegno di maternità statale è un assegno che la madre lavoratrice o disoccupata può chiedere all’INPS per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento di un bambino di età inferiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

Il contributo può essere richiesto dalle cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato/affidato nella propria famiglia anagrafica, ma anche da cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato/affidato in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (il figlio deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre se non nato in Italia, altrimenti questo non occorre).

I requisiti per richiedere l’assegno sono che la madre sia:

  • una lavoratrice che ha diritto all’indennità di maternità con almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato);
  • una lavoratrice che è stata licenziata (o che ha presentato le dimissioni) e con almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato);
  • una lavoratrice disoccupata che ha fruito in passato di determinate prestazioni economiche (mobilità – disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti – CIGO o CIGS – malattia – maternità – ASU o LPU) a condizione che tra l’ultimo giorno della prestazione economica e la data del parto  non sia superiore a 9 mesi.

Per le nascite o gli ingressi in famiglia del 2013 l’importo complessivo dell’assegno è pari a 2.059,43 € per ogni figlio, in misura intera – se la madre non ha diritto all’indennità di maternità – o per differenza, nel caso in cui l’indennità di maternità sia di importo complessivo inferiore rispetto all’importo dell’assegno. Ancora non si conoscono gli importi per i nati nel 2014.

La domanda per ottenere l’assegno di maternità deve essere presentata alla sede INPS di residenza o di domicilio (in caso differisca dalla residenza), utilizzando l’apposito modello disponibile nelle sedi INPS o sul sito. È anche possibile l’invio per posta raccomandata e tramite ente di patronato. Entro 6 mesi dalla data del parto o dall’entrata in famiglia del minore adottato/affidato, pena la perdita del diritto all’assegno.


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :