L’interdetto può intervenire personalmente nel giudizio per la revoca della misura

Da Daniela Conte @StudioAvvConte

In un giudizio promosso per la revoca della misura dell’interdizione nei confronti di Tizio, il Tribunale di Roma accoglie la domanda, ritenendo più opportuna la misura dell’amministrazione di sostegno.

Caia, sorella di Tizio, impugna presso la Corte d’Appello la sentenza di primo grado, ritenendo che gli interessi economici del fratello Tizio, il quale era comproprietario in sieme a lei di un  ingente patrimonio, non fossero adeguatamente tutelati con  la misura dell’ amministrazione di sostegno ed eccependo, dal punto di vista procedurale, l’invalidità della costituzione in giudizio del fratello.

La decisione di conferma della Corte d’Appello viene impugnata da Caia con ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione .

I Giudici della Suprema Corte precisano, preliminarmente, che in giudizio promosso per la revoca della misura dell’interdizione i parenti e affini non possono essere considerati parti necessarie del procedimento, ma la loro partcipazione “… è condizionata all’apporto informativo che essi possono fornire… ” (si vedano, sul punto, Cass. civ. n. 15348 del 2000 e – relativamente ad un giudizio per la nomina di un amministratore di sostegno – Cass. civ. n. 14190 del 2013).

In merito all’eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio di Tizio per il tramite di un proprio difensore, la Corte di Cassazione afferma che l’interdetto può stare in giudizio “… per difendere la pienezza della sua capacità e del suo status, ex art. 716 richiamato dall’art. 720 cod. proc. civ. Il principio è stato reiteratamente affermato in tema di capacità processuale dell’interdicendo anche dopo la nomina del tutore provvisorio (Cass. 14866 del 2000) ma non può che applicarsi anche in tema di revoca sia per il già indicato rinvio contenuto nella norma relativa alla revoca (art. 720 cod. proc. civ.) alla disciplina processuale relativa alla dichiarazione di interdizione e di inabilitazione la quale contiene anche l’art. 716 cod. proc. civ. che regola la capacità processuale dell’interdicendo, sia perchè anche nel giudizio di revoca opera il principio secondo il quale l’interdicendo o l’interdetto hanno sempre il diritto di difendere la conservazione o il ripristino integrale della propria capacità di agire…”.

Per i motivi, appena citati, la Corte di Cassazione , con la sentenza n. 2401 del 09.02.2015, ha rigettato il ricorso, condannando la parte soccombente a corrispondere le spese di lite.

Roma, 09.03.2015

Avv. Daniela Conte

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