Segnalazione e nota dell’Avv. Daniela Conte, Presidente dell’Associazione “Zero39 all professional services in one network”
Il Giudice di Pace di Perugia, con la sentenza n. 258 depositata il 15 febbraio 2011, ha condannato una nota società di telefonia al risarcimento dei danni patrimoniali in favore di una cliente per illegittima modifica unilaterale del contratto.
Tizia acquista una “sim card” del noto operatore telefonico; successivamente, quest’ultimo pubblicizza una nuova opzione denominata “NOI 2″ – che prevede 500 minuti mensili per chiamate verso un altro numero del medesimo operatore telefonico al costo di Euro 7,00 “una tantum” al momento dell’attivazione e di Euro 2,00 al mese -. Tizia aderisce all’offerta ma, a distanza di tempo, si accorge che i minuti a sua disposizione si esauriscono molto prima che in passato. Chiama il Centro di attivazione e apprende che il contratto relativo all’offerta cui aveva aderito ha subìto modifiche unilaterali. Tizia decide, allora, di recedere dal’offerta e cita. altresì, in giudizio la società di telefonia chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali subìti a causa dell’illegittima modifica unilaterale del contratto, quantificati in Euro 1030,00 (come risulta dai conteggi effettuati, attestanti il costo dei “minuti” dei quali Tizia non ha potuto usufruire a causa delle modifiche).
Il Giudice di Pace ritiene fondata la domanda. L’opzione telefonica “NOI 2″ veniva diffusa utilizzando più volte la locuzione “per sempre” (si comunicava, pertanto, che la validità dell’opzione era senza termine). In proposito, l’art. 5, comma 3, del Codice del Consumo stabilisce che “Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore”. In sostanza, nel caso di specie, l’offerta “per sempre” significa “sine die” , senza scadenza temporale (di conseguenza, può essere modificata soltanto con una disdetta tempestivamente comunicata).
La società di telefonia non ha provato di aver comunicato a Tizia le modfiche del contratto. L’eventuale comunicazione delle modifiche contrattuali via sms non hanno effetto senza l’accettazione esplicita dell’altra parte contrattuale; inoltre, le modifiche unilaterali non costituiscono recesso e – ai sensi del D.L. n. 26 del 06/09/2005 – il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta.
Si precisa, altresì, che nel frattempo l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha condannato la società di telefonia per pubblicità ingannevole con riferimento all’offerta “NOI 2″ , vietandone l’ulteriore diffusione.
Nella sentenza in commento è precisato, ancora, che il D.L. n. 223/06 ha stabilito l’illegittimità dell’addebito ai consumatori dei costi fissi di ricarica sui cellulari. Per questo motivo, la società convenuta aveva aumentato le tariffe e i contratti telefonici in vigore.
Alla luce di tutti i motivi descritti, il Giudice di Pace ha ritenuto che Tizia, nel caso di specie, ha subìto un danno patrimoniale a causa di modifiche unilaterali del contratto – non comunicatele preventivamente o comunque non accettate – e, pertanto, ha condannato la società di telefonia convenuta in giudizio al pagamento della somma di Euro 600,00 a titolo di risarcimento danni.
Roma, 28 marzo 2011 Avv. Daniela Conte
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