La Commissione Trasporti lavora all’introduzione del nuovo reato di “omicidio stradale”

Creato il 16 marzo 2011 da Zero39

Segnalazione e nota dell’Avv. Daniela Conte, Presidente dell’Associazione “Zero39 all professional services in one network”

Dopo la “storica” sentenza n.10411 emessa il 15 marzo 2011 dalla Corte di Cassazione, 1^ Sez. Penale, il Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati Mario Valducci ha annunciato quella che è definita come una delle più rivoluzionarie novità in tema di sicurezza stradale: l’introduzione del reato di “omicidio stradale“.

La nuova fattispecie di reato, su cui sta lavorando la Commissione, non è una novità: le numerose associazioni di vittime della strada stanno conducendo da anni una battaglia per trasformare l’uccisione di persone da parte di pirati della strada da omicidio colposo in omicidio volontario.

Giuseppa Cassaniti, Presidente dell’Aifvs (Associazione italiana familiari e vittime della strada) ha dichiarato che “si deve uscire dalla sottovalutazione del reato e del danno. Occorre chiamare con il giusto nome l’omicidio commessso sulla strada da chi guida nelle condizioni e nei modi atti ad uccidere, non più incidente, ma crimine. Dobbiamo riaffermare il valore della vita, un bene indisponibile, inalienabile e sacro“.

Nel 2010, il sindaco di Bologna Matteo Renzi ha raccolto la sfida dei genitori di una giovane vittima, Lorenzo Guarnieri (ucciso sulla strada da un uomo ubriaco e drogato) presentando una proposta di legge popolare, e al gruppo di lavoro  ha partecipato anche l’Asaps (Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale). La sentenza emessa ieri dalla Corte di Cassazione ha certamente “spianato” la strada. Nella fattispecie sottoposta all’esame della Suprema Corte, infatti, un clandestino senza patente si era messo alla guida di un furgone rubato; braccato dalla polizia, era fuggito a folle velocità, attraversando vari incroci con il semaforo rosso e travolgendo un’auto, causando la morte del conducente. Secondo i Giudici con l’ermellino, nella condotta dell’imputato non si possono ravvisare gli estremi dell’omicidio colposo (anche se con l’aggravante della previsione dell’evento), perchè la volontà, nel caso di specie, è univoca: sfuggire alle forze dell’ordine a qualsiasi costo, accettando il rischio di causare un incidente allo scopo di assicurarsi l’impunità. Nella sentenza è precisato che il confine tra “dolo eventuale” e “colpa cosciente” è delicato, e la differenza va cercata nella “volizione“. Il c.d. dolo diretto o eventuale consiste, infatti, nella “rappresentazione e nell’accettazione, da parte dell’agente, della concreta possibilità intesa in termini di elevata probabilità, di realizzazione dell’evento accessorio allo scopo perseguito in via primaria. Il soggetto pone in essere un’azione accettando il rischio del verificarsi dell’evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile. In altri termini, l’agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicchè lo stesso non può considerarsi riferibile alla determinazione volitiva” (in tal senso si sono pronunciate, oltre alla sentenza sopra citata, Cass. S.U. n. 748 del 12.10.1993; Cass S.U. 15.12.1992, Cass. pen., Sez. V, 17.01.2005 n. 6168, Cass. pen., Sez. VI, 26.10.2006, n. 1367, Cass. pen. 29.01.2008, n. 12594, e molte altre). Al contrario, secondo i Giudici la “colpa cosciente” – aggravata dall’ “avere agito nonostante la previsione dell’evento”, come previsto dall’art. 61, n.3, cod. pen. -, ricorre allorquando l’agente “nel porre in essere la condotta nonostante la realizzazione dell’evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo nè accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori“. Alla luce di queste motivazioni, la Suprema Corte ha annullato  la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Assise d’Appello di Roma, che dovrà procedere ad una nuova qualificazione del reato, attribuendo valore centrale al momento dell’accertamento ed effettuando un’indagine approfondita (sicuramente complessa) in merito ai processi psicologici “attraverso un procedimento di verifica dell’id quod plerumque accidit alla luce delle circostanze esteriori che normalmente costituiscono l’espressione e sono, comunque, collegate agli stati psichici”. Per concludere, la situazione di emergenza – le ultime rilevazioni ISTAT hanno evidenziato che ogni giorno in Italia si verificano mediamente 598 incidenti stradali, che provocano la morte di 13 persone e il ferimento di altre 849 – evidenzia, senza ombra di dubbio, la necessità di introdurre delle pene molto più severe di quelle attuali. L’Unione Europea, dal canto suo, ha fissato per il 2020 l’obitettivo di ridurre la percentuale dei morti e feriti sulle strade del 50%. Roma, 16 marzo 2011   Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA


  


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