Un progetto di accordo internazionale elaborato con l’obiettivo di istituire un sistema integrato per il brevetto europeo e comunitario è stato recentemente presentato alla Corte di Giustizia europea perché esprimesse un parere in merito. Il progetto prevede, in particolare, l’istituzione di un Tribunale dei brevetti europeo e comunitario, composto da un tribunale di primo grado, una divisione centrale, divisioni regionali e locali e competente sulle controversie in materia di brevetto europeo e del futuro brevetto comunitario.
In particolare, l’accordo attribuisce al Tribunale dei brevetti europeo e comunitario – in via esclusiva – competenze relative ad un numero rilevante di azioni promosse dai privati in materia di brevetti (in particolare azioni per violazioni effettive o rischio di violazioni dei brevetti, azioni di nullità e alcune azioni per il risarcimento dei danni o l’indennizzo); nell’accordo è stabilita, altresì, la facoltà di adire in via esclusiva il Tribunale in materia di brevetti (escludendo, di conseguenza, la possibilità di adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia Europea).
Nel parere n. 1/09 depositato in data 08.03.2011, la Corte di Giustizia Europea ha precisato, preliminarmente, che linea di principio non è incompatibile con il diritto dell’Unione Europea un accordo internazionale che preveda l’istituzione di un organo giudiziario con il compito di interpretare le disposizioni dell’accordo stesso; l’accordo può anche incidere sulle competenze della Corte di Giustizia, purchè non venga alterata la natura di tali competenze e non sia violata l’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea.
Tuttavia, il Tribunale di brevetti (così come previsto) ha il compito di interpretare non solo l’accordo internazionale, ma anche disposizioni del Diritto dell’Unione Europea – escludendo, come si è detto, la possibilità per i Giudici degli Stati membri di adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia Europea -.
Il sistema attuale prevede una cooperazione diretta tra la Corte di Giustizia Europea e i giudici nazionali, i quali partecipano in via diretta alla corretta applicazione e interpretazione uniforme del diritto dell’Unione Europea, nonché alla tutela dei diritti che l’ordinamento giuridico attribuisce ai privati; di conseguenza, le funzioni attribuite agli organi giurisdizionali sopra richiamati sono fondamentali per salvaguardare la natura stessa del diritto dell’Unione. La Corte di Giustizia richiama, in proposito, i seguenti principi:
- Lo Stato membro dell’Unione Europea è obbligato a risarcire i danni arrecati a soggetti dell’ordinamento per violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili, qualunque sia l’organo giurisdizionale che ha commesso la trasgressione
- Nell’ipotesi in cui una violazione sia stata commessa da un giudice nazionale, la Corte di Giustizia Europea può essere adita al fine di accertare la violazione nei confronti dello Stato membro interessato.
Al contrario, nell’ipotesi in cui una pronuncia del Tribunale dei brevetti violasse una disposizione del diritto dell’Unione – secondo quanto previsto nell’accordo internazionale – non potrebbe essere oggetto di un giudizio di violazione, né comportare una responsabilità in carico a uno o più Stati membri.
Alla luce di quanto sopra riportato, a parere della Corte l’accordo sottoposto al suo esame priva i Giudici degli Stati membri delle competenze in materia di interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione nel settore dei brevetti europei e comunitari; di conseguenza, non è compatibile con le disposizioni del diritto dell’Unione (per quanto riguarda la creazione di un Tribunale dei brevetti europeo e comunitario).
La Commissione dovrà provvedere ad emendare l’accordo, adeguando la sfera di competenze attribuite al Tribunale dei brevetti europeo e comunitario a quanto previsto dalla legislazione comunitaria vigente richiamata dalla Corte di Giustizia Europea.
Roma, 18 marzo 2011 Avv. Daniela Conte
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