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La legge Brunetta non si applica ai contratti in corso

Da Mdeconca

BrunettaMolte preplessità sull’inizio dell’anno scolastico erano legate all’applicazione della Legge Brunetta (e quindi, poi, della Finanziaria 122/2010).
Quanto tempo perso! La legge risulta inapplicabile, come dimostra una sentenza del tribunale di Bari.
Riprendo il testo presente sul sito della Flc-Cgil:

La legge Brunetta non si applica ai contratti in corso. Il Conservatorio di Bari condannato per condotta antisindacale
Con una sentenza chiara ed inequivocabile il Giudice del Lavoro di Bari che si è pronunciato sul ricorso presentato dalla nostra organizzazione contro il Conservatorio “N. Piccinni”.

Lo abbiamo ribadito in più occasioni. Non contrattare nei tempi assegnati, attuare condotte dilatorie o impedire la contrattazione, invocando la necessità di applicare la “legge Brunetta” non è corretto. Anzi, è un comportamento decisamente antisindacale.
Da qualche giorno non siamo i soli a dirlo; non lo affermano più solo la FLC e la CGIL, ma anche il Giudice del lavoro di Bari che si è pronunciato sul ricorso presentato dalla nostra organizzazione contro il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari.

Una sentenza chiara ed inequivocabile che ricostruisce alcuni dei principi posti a tutela del diritto dei lavoratori, delle loro rappresentanze e delle associazioni sindacali. La condotta del datore di lavoro, infatti, è stata sanzionata per il suo carattere antisindacale. Il direttore del Conservatorio non aveva fornito la necessaria informazione preventiva e successiva su materie riguardanti la retribuzione aggiuntiva del personale e i criteri generali per l’utilizzazione del personale all’interno della struttura. Insomma, non fornire le apposite informazioni su come si retribuisce e si organizza il lavoro è una violazione del contratto di lavoro e, quindi, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, un comportamento palesemente antisindacale.

Degno di nota appare l’appunto sulla “ effettività del controllo” delle parti sindacali il cui esercizio  “non  può prescindere dal riscontro degli obiettivi fissati e poi eventualmente raggiunti” magari “limitandosi ad una verifica meramente contabile delle singole liquidazioni”.

Così come rifiutarsi di contrattare, mettere in atto comportamenti dilatori, rinviare la contrattazione, sostenendo che sarebbe necessario attendere un nuovo regime contrattuale, costituiscono comportamenti non consentiti. Il Conservatorio, infatti,  sosteneva la necessità di attendere un nuovo contratto nazionale, coerente con la “legge Brunetta” (D.Lgs. 150/09), ma il Tribunale ha stabilito l’illegittimità di tale condotta: fino all’approvazione di un nuovo contratto nazionale “i contratti collettivi nazionali restano in vigore sino alla prevista scadenza e le norme di cui al D. Lgs. in oggetto si applicano alla tornata successiva a quella in corso” (cfr. nello stesso senso tribunale Torino 2.4.2010)”.

Una sentenza importante che rafforza la linea della FLC CGIL di Bari di difesa del Contratto nazionale e dei contratti integrativi e che, per l’ennesima volta, respinge gli attacchi del Ministro Brunetta e di tutti i suoi emuli locali.


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