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La ‘ndrangheta made VdA (14° parte)

Creato il 14 giugno 2013 da Patuasia

Le origini del deposito in Svizzera e i collaboratori di Giustizia. Recita il decreto di confisca:

Si può così concludere che, escludendo apporti nel tempo dovuti ad eventuali risparmi della famiglia o ai proventi ricavati dall’attività svolta “in nero” dal proposto …, l’unica ragione della clandestina costituzione da parte del proposto della provvista in Svizzera, dissimulata vuoi mediante il ricorso a prestanome scelti nella cerchia famigliare, vuoi mediante lo schermo della società fiduciaria del Liechtenstein, è quella di sottrarre al controllo delle Autorità Italiane somme di danaro frutto di attività illecite che, ove depositate su conti italiani, sarebbero state di sicuro oggetto di accertamenti circa la loro provenienza.” Non vanno poi taciute le dichiarazioni dei collaboranti Canino e Olivieri riportate nella richiesta di applicazione delle misure cui si fa rinvio, che attestano come il proposto sia persona abitualmente dedita ad attività delinquenziali di tipo organizzato non estranee o comunque contigue ad un contesto di tipo mafioso.”

Ma il sodalizio criminale non è provato! In sede penale Nirta è stato assolto dall’accusa di associazione a delinquere. Torna il tema dell’autonomia di giudizio delle misure preventive rispetto ai pronunciamenti penali.

in tema di misure di prevenzione, il presupposto per l’applicazione della misura patrimoniale non risiede necessariamente nella condanna per alcuno dei reati associativi indicati dalla legge 575 del 1965, essendo sufficiente la mera condizione di indiziato di appartenenza al sodalizio criminale”

Circa l’attendibilità di tali collaboranti, essa è acclarata dalla sentenza 16 gennaio 1995 con cui il Tribunale condanna, tra gli altri, Giuseppe Nirta (n.1965), cugino omonimo del proposto, fondata anche sulle dichiarazioni del Canino, ritenuto attendibile anche dalla sentenza del 10 ottobre 1994 con cui il Gup Tribunale Torino condanna Stefano Piana per il delitto di associazione di tipo mafioso, estorsione ed usura e dalla stessa Corte di Cassazione in un procedimento relativo a Cosa Nostra siciliana ( vedi Cass. pen. sez.I 23 gennaio 2004 n.2438), e quanto all’Oliveri, dalla citata sentenza del Gup Tribunale Torino. (roberto mancini)


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