Il Ministero del lavoro, con la nota n. 2642 del 6 febbraio 2014, rispondendo ad un quesito della Direzione Regionale Lavoro del Veneto, ha stabilito che nei casi di straordinario "fuori busta" si applicano le sanzioni previste dalla Legge n. 4/1953 ove è stabilito che “è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome, e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni famigliari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute ...” e “il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione” .Qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, al datore di lavoro trasgressore dovrà applicarsi anche la sanzione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 66/2003, nel quale si legge che "Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro..."
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Il Ministero del lavoro, con la nota n. 2642 del 6 febbraio 2014, rispondendo ad un quesito della Direzione Regionale Lavoro del Veneto, ha stabilito che nei casi di straordinario "fuori busta" si applicano le sanzioni previste dalla Legge n. 4/1953 ove è stabilito che “è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome, e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni famigliari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute ...” e “il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione” .Qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, al datore di lavoro trasgressore dovrà applicarsi anche la sanzione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 66/2003, nel quale si legge che "Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro..."
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