Ultimamente abbiamo ricevuto delle domande da parte di alcuni cittadini che hanno contratto un matrimonio con i cittadini dello stesso sesso (omosessuali). Alcuni di questi matrimoni sono stati celebrati nei paesi dell’Unione Europea, mentre gli altri sono stati celebrati fuori dell’Unione Europea dove questo matrimonio è legalmente riconosciuto. Nella maggioranza dei casi, la coppia è composta da un cittadino italiano e un cittadino straniero. Vogliono sapere se questo cittadino straniero ha diritto al permesso di soggiorno, visto che hanno contratto un matrimonio legale, nonostante in Italia il matrimonio tra due persone dello stesso sesso sia ancora illegale. Ma, le coppie omosessuali possono avere un permesso di soggiorno in Italia?
Prima di rispondere a questa domanda, vi mostriamo uno dei messaggi che ci sono arrivati da parte d’un coppia gay o omosessuale:
Per rispondere, ci baseremo alla circolare del Ministero dell’Interno in merito a questa problematica. L’oggetto di questa circolare è molto chiaro: Unione fra persone dello stesso sesso. Titolo di soggiorno ai sensi del Decreto Legislativo numero 30 del 2007 (D. Lgs. n.30/2007). La circolare risponde al caso presentato dalle Questure di Firenze – Pordenone in merito al rilascio del titolo di soggiorno al cittadino sposato in Spagna con un cittadino italiano dello stesso sesso, residente in Italia.
La stessa circolare riconosce che, anche se in Italia non esiste una legge che tutela i diritti delle coppie omosessuali, ci sono dei casi in cui l’autorità giudiziaria si è espressa a favore di queste coppie per concedere un titolo di soggiorno al partner straniero. Cita 3 sentenze che hanno contribuito a questo passo in avanti nel riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuale:
- Il Tribunale di Reggio Emilia: con la sentenza del mese di febbraio 2012, questo tribunale ha riconosciuto il diritto all’ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ad un cittadino che aveva contratto un matrimonio valido in un Stato dell’Unione Europea con un cittadino italiano dello stesso sesso. Questa sentenza specifica che bisogna distinguere 2 cose: lo status di coniuge e la qualità di familiare. L’ottenimento del titolo di soggiorno si basa sulla qualità di familiare che si acquisisce anche dopo un matrimonio valido.
- La corte di Cassazione: con la sentenza n. 1320/2011, questa corte chiarisce la nozione di coniuge che troviamo nel D. Lgs. n. 30/2007. Essa deve essere letta secondo la legge del paese in cui il vincolo del matrimonio è stato contratto. Per questo motivo, grazie al matrimonio contratto in uno stato dell’Unione Europea, il cittadino straniero deve essere qualificato quale “familiare” ai fini del diritto di soggiorno in Italia.
- La Corte Costituzionale: con la sentenza numero 138 del 2010, questa Corte dà la definizione chiarissima dell’unione omosessuale come “stabile convivenza tra le persone dello stesso sesso” e distingue 2 diritti fondamentali della persona umana:
- Diritto fondamentale di vivere una condizione di coppia
- Diritto all’unità della famiglia che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare.
Infine, come si legge in questa circolare, se ci sono tutti gli elementi che dimostrano che la coppia ha contratto il matrimonio legalmente in un paese di cui il matrimonio è riconosciuto come valido in Italia, il cittadino straniero ha diritto al permesso di soggiorno per assicurare il diritto della convivenza stabile del loro nucleo familiare. Le persone che si trovano in queste condizioni possono richiedere il permesso di soggiorno per motivi di famiglia dimostrando di averne tutti i requisiti.