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Segnalazione e nota dell’Avv. Daniela Conte, Presidente dell’Associazione “Zero39 all professional services in one network” e Coordinatrice della Macrosezione “Ambiente”
L’art. 9 della Legge 27.03.1992 n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), relativo a Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica, stabilisce, ai primi due commi, che :
“1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica
dell’amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati
gli stabilimenti o si svolgono le attività dell’impresa, una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e
le esposizioni all’amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.
2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all’articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità“.
Nel 2011, il termine per presentare la relazione (relativa all’anno solare 2010) alle Regioni, alle ASL competenti territorialmente e alle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano è il 28 febbraio.
La relazione è composta da quattro parti:
- lettera accompagnatoria
- scheda informativa
- scheda cantiere per matrice friabile
- elenco addetti impegnati negli interventi
La relazione (relativa all’anno solare precedente) deve essere obbligatoriamente inviata entro il termine suindicato anche se a quella data si sono cessate le attività oggetto di controllo. In caso di mancato invio della relazione, è prevista una sanzione il cui importo oscilla tra Euro 2.582,28 e Euro 5.164,57.
Per maggiorni informazioni, documentazione e modulistica utile, legislazione, giurisprudenza, schede informative, schede tecniche, approfondimenti, news, pareri degli esperti, risposte a quesiti, si rimanda alla sezione “SPECIALE AMIANTO” del sito ufficiale dell’Associazione, http://www.zerotrenta9.com, la quale è accessibile previo pagamento di un abbonamento annuale dell’importo di Euro 5,00.
Per maggiori info, scrivere a infozero39.associazione@gmail.com.
Roma, 09.02.2011 Avv. Daniela Conte
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