Le norme del nuovo “Collegato lavoro” sono lesive del diritto al lavoro

Creato il 28 gennaio 2011 da Zero39

Segnalazione e nota dell’Avv. Daniela Conte, Presidente dell’Associazione “Zero39 all professional services in one network” e co-coordonatrice della sezione “Processo del lavoro”

Il neo – approvato “Collegato lavoro” è stato “bocciato” dalla Suprema Corte di Cassazione. Con ordinanza n. 2112 del 28.01.2011 della 4^ Sez. Civile, infatti, la Suprema Corte ha dichiarato “non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35, commi 5 e 6, l. 4 novembre 2010 n. 183, con riferimento agli artt. 3,4,24, 111 e 117 Cost. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso”. Si premette, per amore di precisione, che nel dispositivo c’è un errore: la Corte di Cassazione intendeva riferirsi all’art. 32, commi 5 e 6, della L. 4.11.2010 n. 183, che stabiliscono: “5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennita’ onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia’ occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennita’ fissata dal comma 5 e’ ridotto alla meta”“.

Secondo i Giudici di legittimità “il danno sopportato dal prestatore di lavoro a causa dell’illegittima apposizione del termine al contratto è pari almeno alle retribuzioni perdute dal momento dell’inutile offerta delle proprie prestazioni fino al momento dell’effettiva riammissione in servizio. Fino a questo momento, spesso futuro e incerto durante lo svolgimento del processo e non certo neppure quando viene emessa la sentenza di condanna, il danno aumenta col decorso del tempo ed appare di dimensioni anch’esse non esattamente prevedibili”.

Gli ermellini hanno orecisato che l’indennità prevista dall’art. 32 sopra cit. non può essere paragonata a quella prevista dall’art. 8 L. 15.07.1966 n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), perchè il diritto all’indennità esclude il diritto al mantenimento del rapporto; di conseguenza, la norma non è riferibile al risarcimento di un danno che deriva dall’attuazione di un rapporto di durata – il cui ammontare aumenta con il trascorrere del tempo -.

Ancora, nell’ordinanza in commento si legge che un’indennità non proporzionata rispetto all’ammontare del danno può indurre il datore di lavoro a persistere nell’inadempimento (prolungando il processo oppure sottraendosi all’esecuzione della sentenza di condanna). Pertanto, a parere della Suprema Corte “risulta vanificato il diritto del cittadino al lavoro (art. 4 Cost.) e nuoce all’effettività della tutela giurisdizionale, con danno che aumenta con la durata del processo, in contrasto con il principio affermato da qualsiasi secolare dottrina processualista, oggi espresso dagli artt. 24 e 111, secondo comma, cost., e che esige l’esatta, per quanto materialmente possibile, corrispondenza tra la perdita conseguita alla lesione del diritto soggettivo ed il rimedio ottenibile in sede giudiziale“.

Ancora, la Corte di Cassazione ha ravvisato un contrasto con l’art. 117, 1^ comma, Cost. perchè vi sarebbe un’illegittima intromissione del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influire sulla decisione di una singola controversia, in violazione dell’art. 6, primo comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che tutela il diritto di ogni persona al giusto processo (ratificata dall’Italia con la sottoscrizione della Convenzione medesima).

Per questi motivi, la Suprema Corte ha sospeso il processo in corso e rimesso gli atti alla Corte Costituzionale. Adesso non resta che attendere la decisione di quest’ultima.

Roma, 28.01.2011   Avv. Daniela Conte

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