Magazine Società

Le pensioni d'oro e l'incostituzionalità del prelievo forzoso sulle pensioni da 90 mila euro al mese

Creato il 08 agosto 2013 da Paopasc @questdecisione
Le pensioni d'oro e l'incostituzionalità del prelievo forzoso sulle pensioni da 90 mila euro al mese "Intendo rassicurare gli onorevoli interroganti che il sistema di tipo contributivo (che costituisce uno dei capisaldi della recente riforma pensionistica basata su di un principio di equità inter-generazionale), direttamente commisurato agli importi di contribuzione realmente versati, attenuerà progressivamente il fenomeno fino ad eliminarlo, rendendo così trasparente e lineare la corrispettività." Così dice il sottosegretario al Welfare Dell'Aringa in una sua risposta all'onorevole Bergamini in Commissione Lavoro alla Camera, sulle cosiddette pensioni d'oro. La rassicurazione consiste nel fatto che, da qui in avanti, con l'introduzione del sistema contributivo, si percepirà una pensione correlata a quanto versato. Allo stesso modo, però, la frase implica che, per ora, questa pensioni d'oro possono essere percepite senza correlazione tra quanto versato e quanto percepito. Questo non è molto rassicurante. Sta di fatto che, dopo aver preso visione dei 10 trattamenti pensionistici più elevati d'Italia apprendiamo che non ci si può fare niente, perchè la Consulta si è già pronunciata in senso contrario: è la famosa questione dei diritti acquisiti.
La sentenza richiamata della Corte Costituzionale è la 116/2013 e stabilisce che è illegittimo dal punto di vista costituzionale caricare una sola categoria di contribuenti del cosiddetto prelievo forzoso, per il mancato rispetto dei fondamentali canoni di uguaglianza:
Va pertanto ribadito, anche questa volta, quanto già affermato nella citata sentenza n. 223 del 2012, e cioè che tale sostanziale identità di ratio dei differenti interventi “di solidarietà”, determina un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita, «foriero peraltro di un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche modulando diversamente un “universale” intervento impositivo». Se da un lato l’eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è suscettibile di consentire il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano, dall’altro ciò non può e non deve determinare ancora una volta un’obliterazione dei fondamentali canoni di uguaglianza, sui quali si fonda  l’ordinamento costituzionale.
Quindi non si può effettuare un prelievo forzoso su un'unica categoria, i dipendenti pubblici, ma bisogna farlo su tutti, per lo meno su tutti quelli che percepiscono redditi da 90 mila euro al mese quando non su tutta la platea dei contribuenti, seppure in modo proporzionale. Così stabilisce la Corte. Occorre anche considerare che, mentre il Corriere dà un nome e un volto a questi pensionati d'oro, i ricorrenti contro l'Art. 18, c. 22° bis, del decreto legge 06/07/2011 n. 98, che prevedeva un prelievo forzoso sulle pensioni sopra i 90 mila euro mensili, secondo la sentenza della Consulta sono tutti magistrati:
Il rimettente premette che i ricorrenti – tutti magistrati ordinari, magistrati della Corte dei conti,magistrati militari titolari di pensione ordinaria diretta, ovvero aventi causa da magistrati della Corte dei  conti e da magistrati amministrativi –[p. 5 sentenza Consulta 116/2013]
Resta il problema che una legge può creare un'ingiustizia ma un'altra legge (ordinaria) a volte non può correggerla. Certo, sulla previsione del ministero di 26 milioni di nuove entrate con questo prelievo, nemmeno vale la pena di scomodare modifiche costituzionali, ma in questo modo le ingiustizie vengono mantenute non corrette. Qui di seguito la risposta del sottosegretario al Lavoro e Politiche Sociali Dell'Aringa all'onorevole Bergamini del PdL, consultabile per intero sul sito della Camera, che contiene i 10 importi pensionistici più alti, senza riferimento ai nomi però, che invece compaiono nella  slide   preparata dal Corriere, anche se si tratta solo di manager di aziende pubbliche o che lo erano state in passato e non vi sono, per esempio, i magistrati, che pure percepiscono pensioni parimenti elevate.
Con l’interrogazione cui passo ora a rispondere, l’onorevole Bergamini richiama l’attenzione del Governo sulle cosiddette «pensioni d’oro», ovvero su quei trattamenti pensionistici il cui elevato importo appare stridente nell’attuale contesto socio economico e di sacrifici imposti alla generalità della popolazione.
Come ha evidenziato l’Onorevole interrogante nel presente atto parlamentare, il Ministro Giovannini, intervenendo – qualche mese fa – presso l’Assemblea, ha riconosciuto l’estrema rilevanza della questione, invitando, nel contempo, a tenere sul punto un atteggiamento di cautela per le molteplici implicazioni coinvolte da ogni intervento in questa delicata materia.
In tale occasione, infatti, il Ministro ha osservato che misure di carattere para-fiscale, volte in modo diretto ed immediato a ridurre l’ammontare delle pensioni in godimento, avrebbero potuto incorrere in profili di incostituzionalità.
Ebbene, quella cautela si è rivelata fondata in quanto la Consulta in più pronunce ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni finalizzate al risanamento dei conti pubblici.
In particolare, con la recentissima sentenza n. 116/2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del contributo di perequazione (cosiddetto contributo di solidarietà) sulle pensioni di importo superiore a 90.000 euro, ravvisando nello stesso la natura di prelievo tributario e non di contributo in favore delle gestioni previdenziali in quanto – ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge n. 138 del 2011 – tale contributo è trattenuto dagli enti previdenziali e versato all’entrata del bilancio dello Stato.
L’orientamento della Corte costituzionale è denso di implicazioni e non può pertanto in alcun modo essere sottovalutato.
In tale prospettiva, intendo rassicurare gli onorevoli interroganti che il sistema di tipo contributivo (che costituisce uno dei capisaldi della recente riforma pensionistica basata su di un principio di equità inter-generazionale), direttamente commisurato agli importi di contribuzione realmente versati, attenuerà progressivamente il fenomeno fino ad eliminarlo, rendendo così trasparente e lineare la corrispettività.
Tanto premesso mi preme ricordare come nel corso degli anni il legislatore è già intervenuto su tale tipologia di pensioni attraverso:
l’introduzione della aliquota di rendimento (ossia la percentuale di retribuzione pensionabile da considerare per ciascun anno di anzianità contributiva del lavoratore) fissata in misura diversa in relazione a fasce di retribuzione pensionabile;
l’introduzione di uno speciale contributo di solidarietà posto a carico degli iscritti e dei pensionati dei Fondi confluiti nell’assicurazione generale obbligatoria e del Fondo Volo (ai sensi del comma 21 della legge di riforma delle pensioni n. 214 del 2011);
la previsione del blocco della perequazione automatica per le pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo stabilito ogni anno.
In conclusione, posso certamente confermare la volontà di affrontare la questione segnalata dall’onorevole interrogante, che deve essere tuttavia attentamente valutata alla luce del quadro giuridico esistente e ponendo la massima attenzione ai profili di compatibilità costituzionale.
Al riguardo, il Ministero che rappresento ha avviato una riflessione sulla possibilità di non limitarsi a riguardare i trattamenti pensionistici quali ordinarie fonti di reddito, ma di enfatizzare gli aspetti solidaristici (propri di un sistema a ripartizione) i quali sono sottesi alle disposizioni che hanno sino ad oggi consentito di erogare, mediante il sistema retributivo, trattamenti talora di elevatissimo ammontare.
Un’ultima notazione riguarda il passaggio della sentenza della Corte in cui si afferma che, al posto del contributo di solidarietà dichiarato costituzionalmente illegittimo, il Legislatore avrebbe potuto introdurre misure di fiscalità generale che – verosimilmente – avrebbero assicurato un gettito addirittura maggiore.
Da ultimo fornisco i dati comunicati dall’Inps relativi ai trattamenti pensionistici con gli imponibili mensili lordi più elevati erogati dall’Istituto.
Importo pensione:
1) 91.337,18;
2) 66.436,88;
3) 51.781,93;
4) 50.885,43;
5) 47.934,61;
6) 46.811,50;
7) 46.773,61;
8) 44.258,87;
9) 43.235,96;
10) 41.707,54.



Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :