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Le Province ancora una volta salvate

Creato il 09 dicembre 2011 da Ambrogio Ponzi @lucecolore

Le Province ancora una volta salvate

ridisegnare l'Italia: come?

Vedi servizio completo alla pagina: geograficamente/2011/12/08/province

PROVINCE ANCORA UNA VOLTA SALVATE – I vecchi regimi territoriali difficili da superare – e le CITTA’ al posto dei COMUNI? le AREE METROPOLITANE e MACROREGIONI al posto delle attuali REGIONI?

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…………….    Questo il testo dei commi relativi al tentativo di abolizione-superamento delle Province dell’art. 23 del Decreto Legge del governo “Monti” (il cosiddetto Decreto ‘SalvaItalia’), varato dal Consiglio dei Ministri del 4 dicembre scorso: la parte in grassetto è quella modificata all’ultimo momento che rimanda a una successiva legge l’effettiva applicazione di svuotamento dei poteri (e dei costi) delle Province:
14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni.
16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 30 aprile 2012.
17. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti.
18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 30 aprile 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30 aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.
19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell’ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l’operatività degli organi della provincia.
20. Con legge dello Stato è stabilito il termine decorso il quale gli organi in carica delle Province decadono.
21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l’esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l’invarianza della spesa.
22. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico
(testo ripreso da http://met.provincia.fi.it/ del 5/12/2011)

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