(Testo con le modifiche apportate dal D.L. 4 giugno 2013 n. 63, non ancora convertito in legge).
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
2. Il presente decreto disciplina in particolare:
a] la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b] l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
c] i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione [1];
d] le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
e] i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
f] la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore;
g] la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.
3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:
a] attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
b] sorveglianza dell’attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l’elaborazione di informazioni e di dati;
c] realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;
d] promozione dell’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l’informazione degli utenti finali [2] [2].
[1] Lettera sostituita dall’articolo 13, comma 1, lettera a], del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.
[2] Per la sostituzione del presente articolo vedi l’articolo 1, comma 1, del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, non ancora convertito in legge.
[3] Per l’abrogazione del presente comma vedi l’articolo 18, comma 1, del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, non ancora convertito in legge.
Art.2 Ai fini del presente decreto si definisce:
a] «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sè stanti;
b] «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c] «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l’illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole e dell’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico [1];
d] «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell’edificio» è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio [2];
e] «cogenerazione» è la produzione e l’utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica [3];
f] «sistema di condizionamento d’aria» è il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell’umidità e della purezza dell’aria [4];
g] «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
h] «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore; l’unità di misura utilizzata è il kW;
i] «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata;
l] «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo [5].
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell’allegato A.
[1] Per l’abrogazione della presente lettera vedi l’articolo 18, comma 1, del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, non ancora convertito in legge.
[2] Per l’abrogazione della presente lettera vedi l’articolo 18, comma 1, del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, non ancora convertito in legge.
[3] Per l’abrogazione della presente lettera vedi l’articolo 18, comma 1, del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, non ancora convertito in legge.
[4] Per l’abrogazione della presente lettera vedi l’articolo 18, comma 1, del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, non ancora convertito in legge.
[5] Per le modifiche al presente comma vedi l’articolo 2, comma 1, del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, non ancora convertito in legge.
Art.3 Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
a] alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
b] all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12 [1];
c] alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all’articolo 6 [2] [10].
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all’articolo 4, è prevista un’applicazione graduale in relazione al tipo di intervento.
A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
a] una applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:
1] ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
2] demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
b] una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell’intero edificio esistente [3];
c] una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
1] ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a] e b] [4];
2] nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
3] sostituzione di generatori di calore [11].
3. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti [5]:
a] gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b] e c], del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici [6];
b] i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c] i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
c-bis] gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile [7] [8] [9].
[1] Per le modifiche alla presente lettera vedi l’articolo 3, comma 1, lettera a], del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, non ancora convertito in legge.
[2] Comma sostituito dall’articolo 1 del D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.
[3] Lettera modificata dall’articolo 1 del D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.
[4] Numero sostituito dall’articolo 1 del D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.
[5] Alinea modificato dall’articolo 1 del D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.
[6] Lettera modificata dall’articolo 1 del D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.
[7] Lettera aggiunta dall’articolo 1 del D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.
[8] Per la sostituzione del presente comma vedi l’articolo 3, comma 1, lettera c], del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, non ancora convertito in legge.
[9] Per ulteriori modifiche al presente articolo vedi l’articolo 3, comma 1, lettera b] e d], del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, non ancora convertito in legge.
[10] Per l’abrogazione del presente comma vedi l’articolo 18, comma 2, del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, non ancora convertito in legge.
[11] Per l’abrogazione del presente comma vedi l’articolo 18, comma 2, del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, non ancora convertito in legge.
Art.4 Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a] i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato «B» e della destinazione d’uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l’illuminazione artificiale degli edifici [1] [2];
b] i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato «B» e della destinazione d’uso degli edifici [2] [4];
c] i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica [3].
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, acquisita l’intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l’Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU [6].
[1] Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi l’articolo 20 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 201.
[2] Per l’attuazione del presente comma, vedi l’articolo 18, comma 6, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59.
[3] Vedi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 288, della legge 24 dicembre 2007, n. 244e l’articolo 18, comma 6, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115.
[4] Per la sostituzione del presente comma vedi l’articolo 4, comma 1, lettera a], del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, non ancora convertito in legge.
[5] Per ulteriori modifiche al presente articolo vedi vedi l’articolo 4, comma 1, lettera b], del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, non ancora convertito in legge.
[6] Per le modifiche al presente comma vedi l’articolo 4, comma 1, lettera c], del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, non ancora convertito in legge.
Art.5 Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l’intesa con la Conferenza unificata, promuove, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione per l’attuazione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, anche con il supporto dell’ENEA e del CNR, finalizzati a:
a] favorire l’integrazione della questione energetico ambientale nelle diverse politiche di settore;
b] sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilità;
c] favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti all’interno degli edifici, minimizzando l’impatto e i costi di queste attività sugli utenti finali;
d] sviluppare un sistema per un’applicazione integrata ed omogenea su tutto il territorio nazionale della normativa;
e] predispone progetti mirati, atti a favorire la qualificazione professionale e l’occupazione [1].
[1] Per l’abrogazione del presente articolo vedi l’articolo 18, comma 1, del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, non ancora convertito in legge.
Art.6 Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a], sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all’articolo 4, comma 1.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, [con riferimento al comma 4,] del locatore:
a] a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
b] a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari;
c] a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso [2].
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte della medesima [2].
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica [2].
2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell’appartamento interessato:
a] su una certificazione comune dell’intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;
b] sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.
2-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, l’attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura dell’interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell’allegato A [2].
2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater [3].
2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica [4].
[3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato è allegato all’atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata [5].] [6]
[4. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso [7].] [8]
5. L’attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.
6. L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l’attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.
8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all’articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all’affissione dell’attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.
9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all’articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri [9].
[1] Rubrica sostituita dall’articolo 2 del D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.
[2] Comma inserito dall’articolo 2 del D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, e successivamente modificato dall’articolo 13, comma 1, lettera b], del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.