Tizia, allora, chiede la separazione giudiziale con addebito a carico di Caio, un assegno mensile per il mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale. Caio respinge ogni addebito, chiedendo che sia pronunciata la separazione con addebito a Tizia per violazione dei doveri coniugali (si è allontanata volontariamente dalla casa coniugale ponendo fine, di fatto, alla convivenza). Il Tribunale, adito in primo grado, pronuncia la separazione con addebito a Caio, assegnando la casa coniugale a Tizia e riconoscendo a quest'ultima una assegno mensile per il mantenimento dell'importo di Euro 650,00.
Tizio impugna la sentenza in Corte d'Appello che - in parziale riforma della sentenza di primo grado - revoca l'assegnazione della casa coniugale a Tizia e riduce l'importo dell'assegno di mantenimento. Caio propone ricorso per Cassazione.
I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto corrette le motivazioni della sentenza di merito impugnata. Nel corso del procedimento è emerso, infatti, che Caio aveva dato inizio alla convivenza more uxorio prima che fosse iniziato il procedimento di separazione (di conseguenza, non vi era stata ancora una formale cessazione della convivenza tale da far ritenere irrecuperabile il rapporto matrimoniale). I giudici di merito hanno ritenuto, pertanto, che la causa della definitiva rottura del rapporto coniugale sia stata proprio l'inizio della convivenza extraconiugale da parte di Caio, che ha portato alla richiesta di separazione con addebito da parte di Tizia.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione, 1^ Sez. civile, con la sentenza depositata in data 8 aprile 2011 ha rigettato il ricorso di Caio.
Roma, 8 aprile 2011 Avv. Daniela Conte
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