SENTENZA SULLA NEGLIGENTE COLLABORAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE
Anno 13 - numero 2643 di lunedì 06 giugno 2011
Condannato un medico competente per la sua negligente e insufficiente collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi aziendali così come richiesta dalla normativa posta a salvaguardia della incolumità dei lavoratori.
Tribunale di Pisa Sezione Penale - Sentenza n. 399 del 27 aprile 2011 - Udienza pubblica del 13 aprile 2011 - Giudice Unico Giulio Cesare Cipolletta.
E’ importante questa sentenza del Tribunale di Pisa in quanto bene si innesta nel dibattito in corso circa le funzioni del medico competente, sia come collaboratore del datore di lavoro congiuntamente al servizio di prevenzione e protezione nella effettuazione della valutazione dei rischi aziendali, che quale organizzatore e gestore della eventuale sorveglianza sanitaria nel rispetto delle disposizioni vigenti contenute nel Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs.81/08. Sembra che sia la prima volta che un Tribunale si esprima sull’ argomento per cui la sentenza stessa è destinata a costituire un precedente significativo ed importante nella materia.
Il caso riguarda un medico competente di una società imputato della contravvenzione di cui all’ articolo 25 comma 1 lettera a) del D.Lgs.81/08 perché nella sua qualità ha omesso di collaborare attivamente con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi aziendali in quanto il documento di valutazione dei rischi generali dell’ azienda, sottoscritto dall’ imputato, presentava incongruenze e lacune rispetto alla organizzazione del primo soccorso e delle emergenze, non tenendo in considerazione per l’ attività di montaggio dei ponteggi delle attrezzature e dei DPI necessari al salvataggio e delle loro modalità di utilizzo, e presentava altresì incongruenze in relazione all’ esposizione quotidiana al rumore e alle vibrazioni dei lavoratori.
Lo stesso documento descriveva infine un livello di rischio da movimentazione dei carichi modesto senza giustificare le motivazioni che avevano resa necessaria la sorveglianza sanitaria per rischio movimentazione dei carichi per tutti i lavoratori.
Il medico, citato in giudizio, è stato condannato dal Tribunale alla pena di mesi uno di arresto oltre al pagamento delle spese processuali ed allo stesso sono stati concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Nel corso delle indagini condotte presso l’ azienda gli ispettori della ASL avevano accertata la violazione sopraindicata a carico dell’ imputato, in qualità di medico competente della ditta.
In particolare il personale ispettivo aveva verificato che il medico aveva omesso di collaborare attivamente con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi aziendali, con specifico riguardo all’ organizzazione del primo soccorso e delle emergenze ed alla quotidiana esposizione al rumore e alle vibrazioni dei lavoratori.
Nello specifico le unità ispettive avevano verificato alcune incongruenze tra quanto risultava nel documento di valutazione dei rischi aziendali rispetto al protocollo sanitario adottato dallo stesso medico ed avevano accertato altresì che successivamente, con riferimento alle prescrizioni formulate dalla ASL, la ditta aveva provveduto ad inviare un documento che teneva conto esattamente delle indicazioni del medesimo organo ispettivo, il che confermava l’ esattezza delle prescrizioni impartite.
Così accertati i fatti, il Tribunale ha ritenuto l’ imputato responsabile in quanto allo stesso competeva, nella sua qualità di medico, lo specifico compito di assicurare il rispetto della normativa di settore.
“L’ accertamento operato dall’ USL”, ha così concluso il Tribunale, “ha consentito di appurare le negligenze nella collaborazione attiva circa la valutazione dei rischi aziendali, sotto il profilo specifico in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, non avendo l’ odierno imputato provveduto a individuare esattamente il grado di rischio connesso alla movimentazione dei carichi, all’ esposizione quotidiana dei dipendenti al rumore e alle vibrazioni, con quelle incongruenze e lacune individuate dal personale ispettivo, come richiesto e imposto in via normativa con finalità di salvaguardia dell’ incolumità dei lavoratori”.
Commento a cura di G. Porreca.
Sentenza 27/04/11 n. 399 - Udienza pubblica 13/04/11
Purtroppo di medici competenti come quello condannato ce ne sono parecchi !
SENTENZA SULLA NEGLIGENTE COLLABORAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE
Anno 13 - numero 2643 di lunedì 06 giugno 2011
Condannato un medico competente per la sua negligente e insufficiente collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi aziendali così come richiesta dalla normativa posta a salvaguardia della incolumità dei lavoratori.
Tribunale di Pisa Sezione Penale - Sentenza n. 399 del 27 aprile 2011 - Udienza pubblica del 13 aprile 2011 - Giudice Unico Giulio Cesare Cipolletta.
E’ importante questa sentenza del Tribunale di Pisa in quanto bene si innesta nel dibattito in corso circa le funzioni del medico competente, sia come collaboratore del datore di lavoro congiuntamente al servizio di prevenzione e protezione nella effettuazione della valutazione dei rischi aziendali, che quale organizzatore e gestore della eventuale sorveglianza sanitaria nel rispetto delle disposizioni vigenti contenute nel Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs.81/08. Sembra che sia la prima volta che un Tribunale si esprima sull’ argomento per cui la sentenza stessa è destinata a costituire un precedente significativo ed importante nella materia.
Il caso riguarda un medico competente di una società imputato della contravvenzione di cui all’ articolo 25 comma 1 lettera a) del D.Lgs.81/08 perché nella sua qualità ha omesso di collaborare attivamente con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi aziendali in quanto il documento di valutazione dei rischi generali dell’ azienda, sottoscritto dall’ imputato, presentava incongruenze e lacune rispetto alla organizzazione del primo soccorso e delle emergenze, non tenendo in considerazione per l’ attività di montaggio dei ponteggi delle attrezzature e dei DPI necessari al salvataggio e delle loro modalità di utilizzo, e presentava altresì incongruenze in relazione all’ esposizione quotidiana al rumore e alle vibrazioni dei lavoratori.
Lo stesso documento descriveva infine un livello di rischio da movimentazione dei carichi modesto senza giustificare le motivazioni che avevano resa necessaria la sorveglianza sanitaria per rischio movimentazione dei carichi per tutti i lavoratori.
Il medico, citato in giudizio, è stato condannato dal Tribunale alla pena di mesi uno di arresto oltre al pagamento delle spese processuali ed allo stesso sono stati concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Nel corso delle indagini condotte presso l’ azienda gli ispettori della ASL avevano accertata la violazione sopraindicata a carico dell’ imputato, in qualità di medico competente della ditta.
In particolare il personale ispettivo aveva verificato che il medico aveva omesso di collaborare attivamente con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi aziendali, con specifico riguardo all’ organizzazione del primo soccorso e delle emergenze ed alla quotidiana esposizione al rumore e alle vibrazioni dei lavoratori.
Nello specifico le unità ispettive avevano verificato alcune incongruenze tra quanto risultava nel documento di valutazione dei rischi aziendali rispetto al protocollo sanitario adottato dallo stesso medico ed avevano accertato altresì che successivamente, con riferimento alle prescrizioni formulate dalla ASL, la ditta aveva provveduto ad inviare un documento che teneva conto esattamente delle indicazioni del medesimo organo ispettivo, il che confermava l’ esattezza delle prescrizioni impartite.
Così accertati i fatti, il Tribunale ha ritenuto l’ imputato responsabile in quanto allo stesso competeva, nella sua qualità di medico, lo specifico compito di assicurare il rispetto della normativa di settore.
“L’ accertamento operato dall’ USL”, ha così concluso il Tribunale, “ha consentito di appurare le negligenze nella collaborazione attiva circa la valutazione dei rischi aziendali, sotto il profilo specifico in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, non avendo l’ odierno imputato provveduto a individuare esattamente il grado di rischio connesso alla movimentazione dei carichi, all’ esposizione quotidiana dei dipendenti al rumore e alle vibrazioni, con quelle incongruenze e lacune individuate dal personale ispettivo, come richiesto e imposto in via normativa con finalità di salvaguardia dell’ incolumità dei lavoratori”.
Commento a cura di G. Porreca.
Sentenza 27/04/11 n. 399 - Udienza pubblica 13/04/11
Purtroppo di medici competenti come quello condannato ce ne sono parecchi !