Il decreto di confisca dei beni della famiglia Nirta.
Che cos’è la pericolosità sociale, si chiede la Corte? Ecco la risposta del Tribunale di Aosta:
“Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità….. il presupposto della pericolosità sociale necessario ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione può distinguersi in pericolosità soggettiva, ascrivibile al compimento (o al pericolo di compimento) di attività penalmente illecite, ed in pericolosità oggettiva, da intendersi quale “inequivocabile sintomo della prima, riconducibile a incrementi patrimoniali sproporzionati rispetto al reddito accertato o in ogni caso alle attività economiche lecite”.
Quesito:
Ma se i Nirta sono stati assolti dall’accusa di associazione per delinquere, come possono essere socialmente pericolosi? Vengono citati alcuni passi della sentenza di prima istanza del Gup presso il tribunale di Torino, secondo cui: “gli elementi di fatto da cui si trae la sussistenza dell’associazione a delinquere tra Nirta Domenico, Nirta Giuseppe e Di Donato Franco si traggono, principalmente, dalla complessa mole delle telefonate intercettate, in parte riscontrate nel sequestro di stupefacente (contestuale all’arresto) operato nei confronti di Raffa Domenico ( il corriere arrestato con la droga, ndr) nonché dalle, seppure parziali, ammissioni di responsabilità di Nirta Domenico e Nirta Giuseppe. Alla luce di tali risultanze, infatti, è certa la costante dedizione, sebbene non esclusiva, all’attività di acquisto di sostanze stupefacenti, attraverso trattative piuttosto complesse, svoltesi tutte con fornitori esteri, attività accompagnata dalla contestuale e costante cura dei rapporti con gli acquirenti, i quali avrebbero, poi, provveduto alla successiva immissione dello stupefacente sul mercato al minuto, nonché dall’attività di ricerca del corriere. Ne deriva che gli elementi, inequivocabili, dai quali potere evincere la sussistenza di un accordo associativo tra i soggetti sopra menzionati possano essere indicati nei seguenti: frequenza dei contatti tra gli associati; organizzazione di numerosi viaggi per il rifornimento della droga; cura dei rapporti con gli acquirenti; organizzazione dell’attività dei corrieri; messa a disposizione di strumenti operativi (automobili e telefoni); messa a disposizione del denaro necessario per finanziare le operazioni; divisione dei compiti fra gli associati; commissione di reati rientranti nel programma criminoso.”
Tali prove non sono state ritenute sufficienti per dimostrare il reato di associazione a delinquere (da cui i Nirta sono stati assolti, ndr), ma il giudizio di prevenzione va oltre questa considerazione: ” Tali elementi di fatto, pur non ritenuti idonei dai Giudici d’appello e di legittimità penali a provare, al di là del ragionevole dubbio, la responsabilità del proposto ( Giuseppe Nirta, ndr)………, vanno tuttavia ritenuti idonei, in uno con gli altri elementi emersi nel corso del procedimento e di cui di dirà, a fondare il giudizio di pericolosità, generica e specifica, che qui rileva. E ancora: “In questo senso va letto l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le frequentazioni non rivestono affatto significato indifferente nel giudizio di prevenzione in quanto “documentano al contrario indizi di perdurante pericolosità sotto forma di affiliazione o contiguità all’associazione criminale o, in genere, di relazioni criminali perché finalizzate alla realizzazione di condotte illecite”.
A me viene in mente qualcuno. (roberto mancini)