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Negoziazione assistita: le parti possono rinunciare all’accordo non autorizzato dal P.M. con il deposito di ricorso per separazione

Da Daniela Conte @StudioAvvConte

NEGOZIAZIONE ASSISTITA L’ordinanza dl Tribunale di Torino del 15.01,2015 che commento con questo articolo è uno dei primi provvedimenti giudiziali in applicazione della nuova procedura di negoziazione assistita, introdotta con la L. n. 162 del 10.11.2014 (che ha convertito, con modifiche, il D.L. n. 132 del 2014).

L’art. 6, comma 2^, della norma sopra citata stabilisce che ” In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e’ trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarita’, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3“.

I Giudici di merito “criticano” la norma sopra riportata, deducendo che – nell’ipotesi in cui l’accordo non è autorizzato dal P.M. – non è specificato dinanzi a quale organo debba essere fissata l’ udienza di comparizione dellle parti “, nè la locuzione “provvede“.

Nell’ordinanza si legge, sul punto, che “… detta disposizione non distingue una volta intervenuta la trasmissione dell’accordo non autorizzato dal Pm al Presidente, tra i diversi generi di accordo che possono essere conclusi a seguito di negoziazione assistita : vale a dire si tratti di soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3 primo comma numero 2) lettera b) L. n. 898/70 o ancora di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio“.

La procedura ritenuta applicabile, ad avviso del Tribunale di Torino, è la seguente: se il P.M. non autorizza l’accordo intervenuto tra i coniugi in sede di negoziazione assistita, il Presidente del Tribunale deve limitarsi a confermare con la generica dichiarazione “non autorizza“, poichè “… nessuna “conversione” in altro genere di procedimento risulta ammissibile…“.

Se i coniugi decidono di non aderire ai rilievi del Pubblico Ministero o vogliono modificare significativamente l’accordo non autorizzato, in ossequio al principio di economia processuale il Presidente del Tribunle deve fissare l’udienza di comparizione, consentendo alle parti di depositare nei termini ricorso per separazione consensuale, ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio o ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In tal modo, potranno verificarsi due situazioni:

1) Le parti non depositano alcun ricorso e compaiono dinanzi al Presidente del Tribunale dichiarando di aderire ai rilievi del Pubblico Ministero. In tal caso, il procedimento rimane nell’ambito della “degiurisdizionalizzazione” (come previsto dalla L. n. 162/2014) e il Presidente potrà autorizzare l’accordo;

2) Le parti depositano uno dei ricorsi giudiziali sopra citati. In tal caso, l’accordo raggiunto nel corso della procedura di negoziazione assistita non autorizzato dal Pubblico Ministero si intenderà implicitamente per rinunciato e il procedimento dovrà essere archiviato con provvedimento di “non luogo a provvedere“. Il procedimento giudiziale proposto, invece, condurra’ alla fissazione dell’udienza presidenziale di comparizione delle parti o dell’udienza dinanzi al Collegio giudicante.

Ciò premesso, il Presidente del Tribunale di Torino, in un caso specifico di accordo raggiunto a seguito di procedura di negoziazione assistita con riferimento a procedimento di separazione personale tra coniugi e non autorizzato dal Pubblico Ministero, ha emesso la seguente ordinanza : “Il Presidente, FISSA l’udienza avanti a sè ex art. 6 DL n. 132/14 convertito con modificazioni dalla L. n. 162/14, al……INVITA le parti ed i rispettivi legali, qualora non aderiscano in toto ai rilievi effettuati dal Pubblico Ministero in riferimento all’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, a depositare, nei 10 giorni prima delll’udienza, ricorso sottoscritto da entrambe le parti ai sensi dell’art. 711 c.p.c.”.

Roma, 05.03.2015

Avv. Daniela Conte

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