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Creato il 14 gennaio 2014 da Golfpeople

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Anno XIV Numero 3
- Martedì 14 Gennaio 2014

Rimborsi a famiglie e imprese, il 2013 chiude a quota 13,5 miliardi

di Pierpaolo Molinengo

Oltre 1,5 milioni di rimborsi per un importo complessivo di circa 13,5 miliardi di euro erogati complessivamente a famiglie e aziende nel 2013. In dettaglio, il riepilogo di quanto l’Agenzia delle Entrate ha restituito nel corso del 2013.

Iva
Una boccata di ossigeno da 11,5 miliardi di euro è arrivata nel 2013 nei polmoni di oltre 65.000 imprese, artigiani e professionisti. Questo significativo risultato, ottenuto grazie all’impegno degli uffici dell’Agenzia e ai fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è superiore all’obiettivo di 11 miliardi di euro, programmato per l’anno 2013.

Imposte dirette
Oltre 1,8 miliardi di euro l’ammontare dei rimborsi erogati per Irpef e Ires a famiglie e imprese.
In particolare, sul fronte delle famiglie sono stati erogati dall’Agenzia circa 1,3 milioni di rimborsi, per un totale di circa 1 miliardo di euro.
Tra i beneficiari dei pagamenti anche gli oltre 96mila contribuenti che, non avendo più un datore di lavoro e vantando un credito fiscale, hanno usufruito dell’opportunità offerta dal Decreto del Fare di presentare il

modello 730 e ricevere così i rimborsi direttamente dall’Agenzia in tempi rapidi, per un importo complessivo di circa 75 milioni di euro.
Alle imprese, oltre all’Iva, l’Agenzia ha pagato circa 93.000 rimborsi di imposte dirette per oltre 800 milioni di euro.

Altre imposte
Per le imposte “minori” (registro, concessioni governative e altre) sono stati erogati più di 18.000 rimborsi per un importo complessivo di oltre 200 milioni di euro.

Difesa del suolo.
Due milioni di euro a Padova

Quasi due milioni di euro sono stati assegnati al Genio Civile di Padova per interventi urgenti finalizzati al ripristino di situazioni di particolare criticità, conseguenti ai danni provocati dall’alluvione del 2010. L’assegnazione, disposta con un provvedimento della giunta regionale su relazione dell’assessore alla difesa del suolo Maurizio Conte, rientra nel piano di assegnazione delle risorse finanziarie ripartite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013. “Complessivamente – fa rilevare Conte – per l’annualità 2013 sono state destinate risorse per circa 10 milioni di euro per realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali in Veneto che hanno determinato l’esondazione di fiumi e torrenti».

Più semplice versare l’imposta di registro sulle locazioni

Dall’1 febbraio 2014 sarà possibile versare con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2014 ha previsto questa nuova possibilità stabilendo, inoltre, un periodo di convivenza con il modello F23 finora utilizzato per il versamento. La misura fa parte del pacchetto delle semplificazioni fiscali presentate, con relativa tabella di marcia, nella conferenza stampa dello scorso 3 luglio.

Come versare con il modello F24 Elide
Per versare le imposte relative alla registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili, i contribuenti che non sono titolari di partita Iva potranno presentare l’F24 Elide sia

online, direttamente o tramite intermediari abilitati, sia presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione.
I titolari di partita Iva, invece, dovranno versare gli importi con l’F24 Elide esclusivamente online, direttamente o tramite intermediari abilitati.

F23 e F24 a braccetto per 11 mesi
Per non disorientare i contribuenti e per consentire agli intermediari di adeguare le procedure, dall’1 febbraio al 31 dicembre 2014 i contribuenti potranno utilizzare alternativamente l’F23 o l’F24 Elide. Dall’1 gennaio 2015, invece, i versamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con il modello F24 Elide.
Il modello F24 Elide è disponibile nella sezione Strumenti > Modelli del sito www.agenziaentrate.it e, dall’1 aprile 2014, anche presso gli sportelli di banche, poste e agenti della riscossione.

Emergenza casa: proroghe
per i morosi incolpevoli

La Regione Piemonte ha fissato per il 31 gennaio la scadenza per il pagamento della quota minima annua per i cosiddetti morosi incolpevoli a cui è assegnato un alloggio di edilizia sociale ed hanno un reddito Isee 2012 non superiore a 6.186 euro.
La scadenza è invece posticipata al 30 aprile per alcune categorie considerate particolarmente fragili: i nuclei composti solo da ultrasessantacinquenni e quelli al cui interno vi è un componente che nel 2013 è stato disoccupato per almeno tre mesi per la perdita del lavoro, sono presenti persone disabili con un’invalidità di almeno il 67%, minori beneficiari di prestazioni sociali o persone in carico ai servizi sociali.

Una proposta Confedilizia

Il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, ha dichiarato: «per la Tasi, il Governo sta trattando solo coi Comuni e neanche con la propria maggioranza, i contribuenti devono pagare e basta, non vengono neppure sentiti. Qualcuno, paradossalmente, pensa addirittura ad una compensazione che preveda un ulteriore aumento della tassazione sulle case affittate. Ma chi fa proposte del genere non può che essere obnubilato dal caos nel quale si è cacciato oppure aver perso ogni contatto con la realtà. La nostra proposta è che la scadenza venga rinviata a giugno e che in questo frattempo si verifichino – insieme alla fiscalità del settore – i conti, avendo presenti anche le cospicue somme destinate ai Comuni di cui la legge di stabilità è costellata. Ci sembra una proposta di buon senso. Se i Comuni impongono al Governo di tirare avanti e di non considerarla neppure, vedremo quanti italiani pagheranno questo sovrappiù aggiuntivo rispetto a quanto il Parlamento ha deciso con una legge in vigore da una settimana in tutto. Quel che è certo è che i piccoli proprietari sono oggi esasperati perché, dopo aver accettato responsabilmente una smodata fiscalità per anni, hanno oggi esaurito ogni capacità contributiva e sono ad un livello di esasperazione che da un momento all’altro può portare a quel che la storia del fiscalismo insegna».

L’applicazione della proroga dei termini dei titoli abilitativi

Lo scorso 21 agosto – riferisce l’Ance – è entrata in vigore la legge 98/2013 di conversione del Decreto Legge 69/2013 (cd. Decreto Fare) che all’art. 30 ha introdotto alcune misure finalizzate a fronteggiare le gravi difficoltà economiche in cui si trovano attualmente ad operare le imprese edili.
In particolare, secondo l’Ance, al comma 3 del citato articolo è stata prevista una proroga di due anni dei termini di inizio e fine lavori dei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi prima del 22 giugno 2013 (entrata in vigore del decreto legge 69/2013).
Si tratta di una proroga “speciale” dell’efficacia dei titoli abilitativi legata alla crisi del settore delle costruzioni, che si differenzia dalla cosiddetta proroga “ordinaria” prevista all’art. 15 del DPR 380/2001.
l’Ance aggiunge che diversamente da quanto previsto in via ordinaria l’interessato non dovrà presentare nessuna richiesta di proroga né specificare alcuna motivazione o attendere un provvedimento di concessione.
Al fine di ottenere la proroga sarà sufficiente presentare una comunicazione purché al momento della stessa:
- i termini di inizio e fine lavori non siano ancora decorsi;
- i titoli abilitativi non siano in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
L’Ance ricorda che l’art. 15 del Dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia) disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire.
Il comma 2 indica i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, prevedendo la possibilità di prorogarli in presenza di determinate cause.
La norma dispone infatti che «entrambi i termini possono essere prorogati con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso». Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga.
La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione «della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari».
La proroga, spiega l’Ance, non può essere conseguita adducendo impedimenti soggettivi del titolare del permesso di costruire (tra le tante TAR Lazio n. 5370/2005).
Tutto, pertanto, dipenderà dalla valutazione discrezionale del comune di appartenenza.
L’istituto della proroga dei termini di ultimazione lavori per il permesso di costruire non è nella normativa statale previsto per le denunce di inizio attività e/o segnalazioni certificate di inizio attività.

Demolizione e ricostruzione:
quando non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione

L’Ance spiega che non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli interventi di ristrutturazione edilizia che non determinano aumento del carico urbanistico, quali quelli realizzati mediante demolizione e ricostruzione mantenendo la stessa volumetria e la stessa destinazione d’uso dell’edificio preesistente, a nulla rilevando la modifica di sagoma e prospetti.
L’Ance riferisce che questo è quanto ha stabilito il TAR Piemonte con la sentenza della sez. I, 13 dicembre 2013, n. 1346 che ha dichiarato illegittimo ed annullato il provvedimento con cui il comune ha determinato il contributo di costruzione, nella parte relativa agli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui il permesso di costruire abbia avuto ad oggetto un intervento di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, senza alcuna modifica dei parametri e del carico urbanistico.
Per il TAR Piemonte – conclude l’Ance – il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo di diritto pubblico previsto dal legislatore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione, ossia un contributo speciale che ha la propria causa giuridica nelle maggiori spese che l’amministrazione pubblica deve accollarsi in dipendenza della costruzione dell’edificio e del connesso utilizzo, da parte dei detentori del bene, dei servizi e degli spazi circostanti.


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