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Nonni che mantengono i nipoti (quanti sono?)

Da Virginia Less

padri separati

Nel motore di ricerca trovo ogni giorno una frase che si riferisce a questo argomento, evidentemente rilevante  se tante persone lo  cercano nel web, finendo con l’approdare anche qui. Il numero dei nonni che a vario titolo concorrono alle spese  (scuola, abiti, tempo libero e quant’altro ) degli amati nipotini è di sicuro rilevante. Più precisamente danno una mano ai loro genitori spesso precari o mal occupati. Anche nella cerchia ristretta c’è modo di rendersene conto.

Nonno che sei il mio custode, titolava infatti Massimo Gramellini, a commento della nostra festa: “… c’è un angelo visibilissimo, la cui festa è stata giustamente associata a quella degli esseri di luce. Il nonno. Il nuovo Stato Sociale. Se in Italia la disoccupazione endemica dei ragazzi dai 18 ai 40 anni non ha ancora prodotto una rivolta è perché i nonni mantengono i nipoti con i soldi che avrebbero voluto lasciare in eredità ai figli.”

Le domande si riferiscono però  di solito agli obblighi legali dei nonni. Quanti precisamente sono quelli che debbono ope legis mentenere i nipoti?  Sarei curiosa di saperlo,  ma non ho trovato finora una statistica.Continuo a cercarla e, nel farlo,  mi sono imbattuta in  una sentenza che accentua i nostri doveri finanziari. Quella già citata (n.20509 del 2010) stabilisce che i nonni debbono intervenire solo se entrambi i genitori sono privi dimezzi; fu infatti respinta l’istanza della mamma benestante che chiedeva il sostegno dei suoceri al posto del marito inadempiente. Ma se un genitore da solo non dispone di mezzi economici sufficienti al sostentamento della prole, vengono chiamati in causa i nonni a concorrere con i figli per il mantenimento dei nipoti

Nel caso sottoposto al tribunale di Genova, “L’avo paterno lamentandosi della eccessività della quota di mantenimento posta a suo carico, promuoveva quindi giudizio di opposizione al decreto esecutivo emesso nei suoi confronti, il che ha fornito occasione al Tribunale, in tal sede, per chiarire che cosa debba intendersi per “sussidiarietà dell’obbligazione degli ascendenti” ai sensi dell’art. 148 c.c.

La Curia genovese (G.U. dott.ssa Monica Parentini, sentenza 28/10/2009), ha infatti precisato che il riferimento legislativo relativo al non avere i genitori mezzi sufficienti al mantenimento, non vada inteso “in maniera assoluta, perchè l’insufficienza dei mezzi ammette anche un’integrazione parziale e non la sostituzione di una categoria all’altra. Detta obbligazione non dipende dall’oggettiva insufficienza dei redditi effettivi dei genitori, ma dalla loro capacità di provvedere al mantenimento della minore”.

Riassumo le considerazioni che accompagnano la sentenza. Non importa se i genitori non provvedono in modo sufficiciente al figliolo per mancanza di mezzi o di volontà. Si privilegia comunque l’interesse del minore facendo intervenire economicamente gli ascendenti (non solo i nonni, quindi), mentre la sanzione delle inadempienze è oggetto di un altro procedimento.

La sentenza apre prospettive interessanti . “Sono molti i casi in cui i mariti o i compagni svolgono attività in nero e dunque è difficile per le mamme, anche quando esistono sentenze passate in giudicato, riuscire a ottenere quanto dovuto – dice Emanuela Astolfi, -presidente dell’associazione di solidarietà sociale Avvocato del Cittadino- (…) se una donna da sola non riesce ad affrontare economicamente la situazione, l’intervento dei nonni può essere fondamentale”. “Pur non essendoci ancora una casistica alla luce delle recenti pronunce, …l’associazione si propone…  azioni in questo senso, ove ne ricorrano i presupposti”.


Filed under: "Bravi" nonni, Riflessioni

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