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Nuova Dichiarazione Integrativa e Correttiva: Errori nella compilazione del modello Unico:

Da Raffa269

indexSe avete commesso errori vi spiego come presentare la nuova dichiarazione integrativa o correttiva al fine di sanare la dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico evitando di pagare sanzioni e effettuando le correzioni giuste.

Esempi di Errori e cosa fare
L’errore più ricorrente è quello di indicare oneri, spese o costi deducibili maggiori di quelli consentiti e se alcuni forse lo fanno apposta altri invece intendono ravvedersi e si chiedono come si debba fare per pulire la situazione e correggere l’errore nel modello unico.
Altra tipologia di errorie questa volta al contrario è quello di non indicare le ritneute d’acconto subite durante il periodo di imposta che ricordo vano a scalare il reddito in totoalcuni redditi oppure di “scalare” oneri detraibili e/o deducibili o ritenute d’acconto oppure può averli indicati in maniera non corretta.
In genere potete correggere gli errori prima che l’Amministrazione finanziaria accerti l’errore, la violazione le minori imposte dichiarate o i maggiorni costi dedotti. Anche se è da chiarire con la nuova legge di stabilità come si coniuga questo con il nuovo ravvedimento operoso senza limiti di tempo, ma questa è un’altra storia.

I due problemi che devono essere risolti sono:

  1. Presentazione della dichiarazione integrativa o correttiva per evitare le sanzioni per infedele dichiarazione;
  2. Versamento delle minori imposte versate a giugno o richiesta di rimborso di quelle versate in eccesso.

Fondamentale è il momento in cui vi accorgete dell’errore e provvedete a presentare la dichiarazione integrativa in quanto possiamo avere diversi scenari che nel segutio si sottopongono ad analisi.

Correzioni nei termini di presentazione ed entro le scadenze per la trasmissione telematica

Se vene accorgete prima dei termini pur avendo già presentato la dichiarazione potete comunque entro la scadenza ordinaria presentare la nuova dichiarazione 730 o modello unico indicando la casella nel frontespizio la casella “Correttiva nei termini”.

A questo punto il problema della presentazione è superato ma servirebbe poi capire se avete versato minori o maggiori imposte. Se dalla dichiarazione rettificativa emerge una maggiore imposta o un minor credito dovrete versare le imposte non versate con il nuovo ravvedimento operoso; se invece siete nei termini non dovrete versare alcun ravvedimento ma basta che versate l’integrazione delle imposte; magari presentanda un’istanza in carta semplice in cui spiegherete che avete fatto il versamento in due tranche.

Se invece emerge un maggior credito o una minore imposta rispetto a quella che avevavte calcolato e versatopotete richiedere il rimborso presentando un’istanza e indicandolo nella dichirazione oppure indicanrlo sempre ma portarlo in compensazione nelle dichiarazioni dei redditi successive.

Correzioni nei termini di presentazione dopo le scadenze per la trasmissione telematica

Se siete andati olte ed avete bucato la scadenza invece dovrete sempre presentare una nuova dichiarazione ma ma in questo caso si chiamerà Dichirazione integrativa  a favore o meno del contribuente a seconda che sia in una delle due situazioni viste sopra ossia dovete versare altre imposte ad integrazione oppure dovete avere a rimborso quelle versate in eccesso.

I termini di presentazione della dichiarazione integrativa sono di 90 giorni, novanata dal termine di scadenza.

Dichiarazione integrativa a sfavore

In questo caso dovrete effettuare una integrativa in cui indicherete gli errori  che hanno determinato la maggiore imposta o il maggiore credito utilizato rispetto a quello spettanto per cui potrete presentare una nuova dichiarazione dei redditi entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ossia il 30 settembre, avendo cura anche in questo caso di barrare la casella “Dichiarazione integrativa a sfavore”.

Nel caso di dichiarazione integrativa a favore invece l’eventuale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso. Potete anche cambiare idea e presentare una dichiarazione integrativa indicando invece che la richiesta di rimborso la volontà di utilizzare in compensazione il credito fino a 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione e sempre che il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte.

Se non mi va di presentare la dichirazione Integrativa cosa rischio

Se amate il rischio (e ve lo sconsiglio) sappiate che solitamente, almeno su Roma o Milano, per sentito dire liquidano le dichiarazioni dopo oltre un anno e mezzo. Questo significa che le vostre dichiarazioni sono soggette a controlli automatici sulle
ex articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973 oppure a seguito di controlli formali ex articolo 36-ter per esempio nel caso di onere dedotti che invece non erano detraibili.
Se non provvedete a presentare la dichiarazione integrativa comunque sappiate che sulle somme eventualmente da corrispondere a titolo di integrazione potranno essere calcolate sanzioni che vanno dal 100 per cento al 200 per cento della maggiore imposta o del minor credito.
Vi ricordo che i termini per i controlli da parte dell’agenzia delle entrate sono fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ossia entro la fine del 2018 potrete correggere l’Unico 2014 sui redditi 2013 che avete presentato a settembre scorso; termini che si raddoppiano se sono caratterizzati da comportamenti che abbiano rilevanza penale. Puoi approfondire l’argomento leggendo l’articolo basato sulla prescrizione delle cartelle di pagamento.

Novità introdotte con la Legge di Stabilità 2015

In pratica cambiano  termini per la notifica di azioni accertamento fiscali relativi ai controlli come segue:
Articolo 44 comma 17 del Disegno di Legge Stabilità 2015
Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore:

  • a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativi, rispettivamente, all’attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;
  • b) i termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 57 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;
  • c) i termini di cui all’articolo 76 del decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernenti l’imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;
  • d) i termini di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

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