In data 17 gennaio 2011 la SIAE e l’AGIS – e le associazioni cinematografiche ad essa aderenti (ANEC, ANEM, ACEC e FICE) – hanno sottoscritto una convenzione che regola l’utilizzazione attraverso i siti dei locali cinematografici delle opere musicali tutelate dalla SIAE.
L’utilizzazione delle opere può realizzarsi soprattutto mediante la diffusione di trailers audiovisivi promozionali, ma anche mediante l’utilizzo di stacchi o musiche di sottofondo della home-page e simili.
Questo è quello che prevede ufficialmente il nuovo accordo Siae/Agis, che mette letteralmente in ginocchio i server tv di numerosi siti italiani. Infatti la Siae equipara i siti web che pubblicano trailer a sale cinematografiche e impongono così un pagamento trimestrale di 450 euro per un massimo di trenta trailer. Assurdo pagare per pubblicizzare film altrui.
Ma è davvero il caso di gridare al lupo?
La risposta è: dipende.
Un sito no profit come Horror.it verrebbe falcidiato da questa mossa (infatti ha recentemente sospeso le attività), così come tutti i siti di hosting video italiani che pubblicano trailer (compresi siti cinematografici). Siti come Badtaste, Mymovie o Cineblog si vedrebbero obbligati a pagare cifre stellari.
Ma i blog come Scritty, come si devono comportare in questo caso? Devono temere l’accordo? La risposta è NO. A meno che non si carichi il trailer direttamente sul proprio server (e in questo caso diventa tassabile dalla SIAE), è sufficiente usare un embed da Youtube per aggirare il conflitto generato dalle sciagurate scelte della Società Italiana degli Autori e Editori.
Il problema però è anche di quegli autori (dei film) che in questo modo vedono limitate le possibilità di diffusione delle proprie opere che la SIAE ci tiene così tanto a difendere. E ricordiamo che di per sé i trailer sono gratis.
Ma allora perché sul sito della SIAE le informazioni sono così poco esaustive?
Qualunque utilizzazione di un’opera cinematografica o assimilata su rete telematica deve essere autorizzata dal titolare del diritto, che in genere è il produttore o chi ha acquisito da lui i diritti in base ad un contratto.
La stessa regolamentazione vale anche per le opere su supporti off-line (videocassette, DVD, CD-ROM, ecc.) e per l’utilizzo di frammenti in opere multimediali (CD-I).
In tutti questi casi, oltre ad avere l’autorizzazione del produttore cinematografico o audiovisivo, l’utilizzatore deve anche corrispondere l’equo compenso a favore degli autori di opere cinematografiche ed assimilate (regista, soggettista e sceneggiatore), da negoziare con la SIAE (artt. 46bis e 18bis della L.d.A. n. 633/1941 e successive modificazioni).
Per i portali e i siti che offrono opere cinematografiche o audiovisive, quali film, cartoni animati, fiction, documentari, ecc., unitamente alla licenza per l’uso della colonna sonora, la SIAE prevede tariffe per le distinte forme di utilizzazione via Internet, pubblicate insieme alle modalità per il pagamento nel contratto destinato ai Multimedia Service Provider (MSP).
COMMENTI (1)
Inviato il 27 ottobre a 11:55
Guarda che non è vero che basta embeddare per non dover pagare la SIAE. Leggi l'articolo pubblicato da Il Post con le dichiarazioni della responsabile SIAE.