Gli strumenti che la tecnologia digitale ci offre cambiano a una velocità sempre maggiore. Questo crea problemi non solo agli utenti, ma anche al legislatore, spesso costretto a inseguire le novità. È anche per questa ragione che i reati compiuti attraverso le reti informatiche sono più difficili da investigare e punire. Lo stesso discorso vale per la protezione della privacy, sottoposta a minacce sempre nuove. A luglio, il Garante per la privacy ha pubblicato le “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam”. L’obiettivo è chiaro: difendere gli utenti da pratiche commerciali scorrette e marketing selvaggio.
Si tratta di un aggiornamento della normativa sviluppata negli ultimi anni che segue l’evoluzione degli strumenti di marketing e promozione via internet. Le nuove linee guida definiscono lo spam: “comunicazioni per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale effettuate, in violazione delle norme del Codice, con sistemi automatizzati di chiamata senza operatore (telefonate preregistrate) oppure con modalità assimilate alle prime (quali: email, fax, sms, mms)”.
I soggetti che vogliono inviare comunicazioni promozionali hanno l’obbligo di fornire un’informativa chiara e completa e di richiedere il consenso preventivo (scritto) all’invio di comunicazioni (opt-in).
Le linee guida si soffermano poi sulle nuove forme di spam:
• Il social spam, definito come “attività mediante le quali lo spammer veicola messaggi e link attraverso le reti sociali online”. Da sottolineare il fatto che “l’agevole rintracciabilità di dati personali in Internet non autorizza a poter utilizzare tali dati per inviare comunicazioni promozionali automatizzate senza il consenso dei destinatari”. A questo proposito le linee guida mettono in chiaro che i messaggi promozionali inviati agli utenti dei social network (come Facebook), sia in privato che pubblicamente, sono sottoposti al codice in materia di protezione dei dati personali. Codice che è valido anche per i messaggi inviati tramite altri servizi, come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger.
• Il marketing “virale”, definito come “modalità di attività promozionale mediante la quale un soggetto promotore sfrutta la capacità comunicativa di pochi soggetti destinatari diretti delle comunicazioni per trasmettere il messaggio ad un numero elevato di utenti finali.” Se questa attività di marketing è svolta con modalità automatizzate può rientrare nello spam, secondo quanto previsto dal Codice. I singoli utenti che invieranno ai propri contatti il messaggio promozionale a titolo di consiglio personale non saranno ovviamente soggetti al Codice mentre lo sono coloro che inoltrano il messaggio promozionale a destinatari i cui dati personali sono stati trovati su elenchi pubblici o in rete.
Se ricevete comunicazioni promozionali a cui non avete mai dato il vostro consenso, ricordatevi che potete segnalarle al Garante, che si occupa di monitorare e sanzionare le violazioni al Codice.