COS’E’ L’ESAME DI STATO?
L’Esame di Stato è una prova finalizzata a valutare se i candidati, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’ammissione, conseguiti al termine del percorso formativo rispettivamente
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del triennio (Laurea triennale – Sezione B)
del quinquennio (Laurea Specialistica – Sezione A)
possiedono capacità e competenze specifiche abilitanti all’esercizio della professione di assistente sociale e di assistente sociale specialista (art. 21).
Sezione B
Le Prove sono 4, per la sezione B, di cui due scritte e due orali (DPR 328/01 – artt. 22 e 23, e successive modificazioni).
Le due prove scritte, previste dalla normativa nella gamma delle materie specificatamente indicate, per la sezione B devono dare modo al candidato di dimostrare alla Commissione:
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di avere una adeguata cultura generale sulle principali problematiche sociali di riferimento per la professione;
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di sapere argomentare con correttezza scientifica anche facendo riferimento esplicito alla letteratura di servizio sociale e/o di altre materie di riferimento, con capacità espositiva, proprietà di linguaggio, sistematicità, coerenza e logicità di pensiero;
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di analizzare il tema proposto dal punto di vista della propria professione, indicandone i nessi, le ricadute, le implicazioni o le crucialità;
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in riferimento al tema specificamente attinente alla metodologia o agli strumenti dell’assistente sociale, il candidato dovrà dimostrare una buona, approfondita e puntuale conoscenza dell’argomento. Potrà indicare esperienze realizzate in proposito (tirocinio, percorsi di tesi, laboratori…) e dimostrare la propria competenza non solo teorica, ma anche operativa.
Nel caso non auspicabile che il tema restringa l’argomento ad una specifica area d’utenza / di intervento non sperimentato nel corso degli studi, il candidato potrà esplicitare tale limite, indicando, quindi, come si muoverebbe metodologicamente per affrontare un problema nuovo.
Si consiglia di evitare trattazioni generiche che, spaziando in senso estensivo dall’argomento proposto, rischiano di portare fuori tema, di essere considerati superficiali o poco professionali e, soprattutto, “un vestito per tutte le stagioni”.
Le prove orali e pratica sono finalizzate a:
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riprendere alcuni passaggi delle prove scritte perché carenti o problematici, o comunque meritevoli di approfondimento;
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avere elementi diretti sull’esperienza del candidato in preparazione all’esercizio della professione (tirocini svolti, tesi, altre eventuali esperienze, interessi…), sulla sua capacità espositiva /comunicativa, sulla sua prospettiva come futuro assistente sociale ….;
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sulla sua capacità di orientarsi metodologicamente e professionalmente rispetto a un caso concreto (persona, servizio o comunità).
Anche in questa prova vale l’indicazione data per il tema concernente un’area d’utenza / intervento differente da quella sperimentata durante la formazione.
Sezione A
Art. 22. Esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione A e’ subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.
2. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell’assistenza sociale;
b) una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti:
analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi sociali; discussione e formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice;
c) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell’elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi all’attività’ svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.
3. Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli assistenti sociali non in possesso di laurea specialistica, iscritti all’albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all’articolo 20, comma 2.
FONTI NORMATIVE
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Regolamento recante norme sull’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale d.m. n. 155 del 30 marzo 1998 del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
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Dpr 328/2001 – Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti – Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
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