Ospedali psichiatrici giudiziari: decreto legge per proroga, da newsletter – Regioni.it, 1 aprile 2014

Creato il 03 aprile 2014 da Paolo Ferrario @PFerrario
Il Consiglio dei Ministri del 31 marzo, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e dei Ministri della Salute, Beatrice Lorenzin, e della Giustizia, Andrea Orlando, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). La proposta legislativa prevede la proroga di un anno della chiusura degli OPG oggi prevista per il 1° aprile 2014 poiché tale termine non risulta congruo per completare definitivamente il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, soprattutto in ragione della complessità della procedura per la realizzazione delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza.Le motivazioni d’urgenza che inducono a proporre una proroga contenuta in un anno nascono dalla necessità di contemperare, da un lato, le esigenze rappresentate dalle regioni di avere a disposizione un maggior lasso tempo per concludere i lavori per la realizzazione e la riconversione delle strutture sanitarie destinate ad accogliere i soggetti oggi internati negli OPG, e, dall’altro, l’esigenza di dar corso in tempi rapidi al definitivo superamento degli OPG.A fronte della proroga, fermo l’obbligo di dimettere senza indugio dagli OPG e prendere in carico nei Dipartimenti di salute mentale sul territorio le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose, viene, altresì, previsto il dovere del giudice di verificare se in luogo del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario può essere adottata nei confronti dell’infermo di mente una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurargli cure adeguate ed a far fronte alla sua pericolosità sociale. Analogamente, è previsto che allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell’articolo 679 del codice di procedura penale.Al fine, poi, del più proficuo impiego del lasso di tempo concesso alle regioni con il presente differimento è previsto che entro l’ultimo giorno del semestre successivo alla data di entrata in vigore del decreto esse debbano comunicare al Ministero della salute, al Ministero della giustizia ed al comitato paritetico interistituzionale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 dello stato di avanzamento dei lavori di realizzazione e riconversione delle strutture destinate all’accoglienza dei soggetti oggi internati negli OPG, nonché di tutte le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli OPG.Ove si evincesse che una o più Regioni non fossero in grado di rispettare il termine ultimo di chiusura degli OPG, come stabilito dal decreto legge, il Governo provvederà a esercitare il potere sostitutivo, nominando un commissario ad acta che provvederà a concludere i lavori di realizzazione e riconversione delle strutture.

Consiglio dei Ministri n.10: il comunicato – 31.03.2014

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