l’INPS ha sottoscritto, a seguito di apposite gare, contratti con varie aziende per lo più raggruppate in associazione temporanea di imprese (ATI);
considerato che:
al fine di conseguire gli obiettivi strategici collegati con i contratti di outsourcing l’Istituto ricorre al monitoraggio informatico, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e tale monitoraggio è volto a verificare, tra l’altro: il rispetto degli obblighi contrattuali; la verifica dei costi di progetti e servizi; la gestione dei problemi in corso d’opera;
tale monitoraggio può essere condotto da risorse qualificate interne all’Amministrazione oppure da società specializzate individuate con apposite gare;
la normativa prevede che le società esterne non risultino collegate alle imprese erogatrici di servizi all’Istituto e quindi sottoposte al monitoraggio;
recentemente l’INPS avrebbe affidato ad uno specifico raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) DPO/FORMIT le suddette attività di monitoraggio;
nel raggruppamento aggiudicatario è presente una società di consulenza (Processing Organization-DPO) che sarebbe strettamente collegata con molti dei fornitori INPS che dovrebbe controllare, mentre l’altra società, Formit Servizi, ha ricoperto il ruolo di monitore presso l’INPS per un lungo periodo;
la società DPO opera specialmente come consulente dei fornitori di servizi informatici, svolgendo attività di supporto nelle metodologie per la misurazione del software e a questo scopo produce e commercializza un prodotto (Sfera) impiegato per le attività di misurazione e tale prodotto sarebbe stato acquistato da diversi fornitori;
negli ultimi 5 anni la DPO avrebbe instaurato rapporti di lavoro con almeno 7 fornitori dell’INPS oggetto del monitoraggio,
si chiede di sapere se tali notizie corrispondano al vero e se, in caso affermativo, non siano stati posti in essere gravi vizi di legittimità nelle procedure affidatarie; se tale commistione, tra soggetti oggetto di controllo e soggetti addetti al controllo, oltre a rappresentare il rischio di una palese violazione delle normative vigenti, non implichi un grave danno all’efficienza ed alla trasparenza di importanti strumenti informatici a disposizione dell’INPS per l’erogazione dei servizi ai cittadini.