Segnalazione e nota dell’Avv. Daniela Conte, Presidente dell’Associazione “Zero39 all professional services in one network” e Coordinatrice della Macrosezione “Società”
Il Tribunale di Parma, con provedimento emesso in data 8 aprile, ha rigettato il ricorso di Lactalis avverso il decreto del Presidente del medesimo Tribunale del 4 aprile – con il quale è stata dichiarata conforme alla normativa del 25 marzo 2011 la delibera del Consiglio di Amministrazione della Parmalat con la quale è stata rinviata a giugno l’assemblea dei soci -, confermando quest’ultimo provvedimento. Il decreto del 25 marzo 2011 – ribattezzato “decreto antiscalate” -, infatti, porta da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2010 il termine per convocare l’assemblea, anche se questa possibilità non è prevista dallo Statuto societario; la possibilità di rinvio è prevista anche nell’ipotesi in cui la data di convocazione sia stata già pubblicata (nel caso di specie era stata convocata per il 14 aprile). Si legge, ancora, nel decreto che qualora “l’assemblea sia stata convocata anche per la nomina dei componenti degli organi societari, le liste eventualmente già depositate presso l’emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione”. Il provvedimento normativo è stato varato a seguito dell’operazione “sospetta” di Lactalis; in poco tempo, infatti, la società francese ha raggiunto il controllo del 29% delle azioni della Parmalat (raggiunto il controllo del 30% scatta l’OPA – Offerta Pubblica di Acquisto). Per questa operazione la società francese è coinvolta nell’inchiesta della Procura di Milano sulla “scalata” alla Parmalat; si ipotizza il reato di aggiotaggio. In virtù del provvedimento del Tribunale di Parma, l’assemblea dei soci di Parmalat (nella quale dovrà anche essere nominato il nuovo CDA) si terrà in data 25, 27 o 28 giugno. Questo dovrebbe consentire a una “cordata” italiana (si parla di banche, quali Intesa San Paolo e Cassa depositi e prestiti) di contrastare la scalata francese. Su tutto, però, pende la decisione dell’Unione Europea; da Bruxelles hanno già fatto sapere che non possono essere accettate le “norme restrittive della concorrenza”. Roma, 11 aprile 2011 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA