Come lo sapete, abbiamo cominciato a presentare i diversi tipi di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Ci sono tanti tipi di lavoro in cui il tipo di rapporto è sempre subordinato perché il lavoratore dipende da chi gli ha offerto quest’opportunità di lavoro. Si parla di lavoro subordinato e il lavoratore è chiamato dipendente. Gli infermieri possono essere lavoratori autonomi o lavoratori subordinati. Vediamo i requisiti per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per gli infermieri assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.
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Principali documenti da presentare per avere il permesso di soggiorno
- L’interessato deve compilare e sottoscrivere correttamente i moduli 1 e 2 del kit che va ritirato presso lo Sportello Amico delle Poste Italiane.
- Fotocopia di tutto il passaporto o di tutto altro documento abilitato a sostituire il passaporto.
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione insieme al modulo unificato lav, chiamato anche comunicazione obbligatoria unilav.
- La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia della comunicazione obbligatoria unilav (sostituisce il contratto di soggiorno) firmata dalle due parti e copia della ricevuta della raccomandata di invio dello stesso presso lo Sportello Unico Immigrazione competente, qualora sia intervenuta una modifica di una delle clausole del contratto.
- Una marca da bollo da 16,00 euro va applicata al modulo 1 del kit.
- Bisogna provvedere al pagamento secondo la durata del permesso di soggiorno che si sta richiedendo.
Spiegazioni e chiarimenti
- Gli ingressi in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera r bis del Testo Unico Immigrazione riguardano esclusivamente gli infermieri dotati di specifico titolo riconosciuto dal Ministero della Salute in Italia.
- Il rapporto di lavoro può essere anche a tempo indeterminato.
- Gli infermieri entrati in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera r bis del Decreto Legislativo n,286/98, possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l’originario nulla osta.
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