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Permesso di soggiorno per infermieri assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private

Da Gama @permesso_org

Come lo sapete, abbiamo cominciato a presentare i diversi tipi di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Ci sono tanti tipi di lavoro in cui il tipo di rapporto è sempre subordinato perché il lavoratore dipende da chi gli ha offerto quest’opportunità di lavoro. Si parla di lavoro subordinato e il lavoratore è chiamato dipendente. Gli infermieri possono essere lavoratori autonomi o lavoratori subordinati. Vediamo i requisiti per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per gli infermieri assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. 

Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per infermieri

Foto: voglioviverecosiworld.com


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Principali documenti da presentare per avere il permesso di soggiorno

  1. L’interessato deve compilare e sottoscrivere correttamente i moduli 1 e 2 del kit che va ritirato presso lo Sportello Amico delle Poste Italiane.
  2. Fotocopia di tutto il passaporto o di tutto altro documento abilitato a sostituire il passaporto.
  3. Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione insieme al modulo unificato lav, chiamato anche comunicazione obbligatoria unilav.
  4. La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia della comunicazione obbligatoria unilav (sostituisce il contratto di soggiorno) firmata dalle due parti e copia della ricevuta della raccomandata di invio dello stesso presso lo Sportello Unico Immigrazione competente, qualora sia intervenuta una modifica di una delle clausole del contratto.
  5. Una marca da bollo da 16,00 euro va applicata al modulo 1 del kit.
  6. Bisogna provvedere al pagamento secondo la durata del permesso di soggiorno che si sta richiedendo.

Spiegazioni e chiarimenti

  1. Gli ingressi in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera r bis del Testo Unico Immigrazione riguardano esclusivamente gli infermieri dotati di specifico titolo riconosciuto dal Ministero della Salute in Italia.
  2. Il rapporto di lavoro può essere anche a tempo indeterminato.
  3. Gli infermieri entrati in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera r bis del Decreto Legislativo n,286/98, possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l’originario nulla osta.
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