Quando il figlio minorenne compie 14 anni, può richiedere il suo documento di soggiorno. Questo documento può essere il permesso di soggiorno ordinario o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, chiamato anche carta di soggiorno. Intanto, quando non ha ancora compiuto 14 (quattordici) anni di età deve essere registrato nel permesso o nella carta di soggiorno dei genitori o di chi copre questo ruolo. La legge di riferimento per questo fatto è l’articolo 9,30 e 31 del Decreto Legislativo n.286/98 e successive modifiche; gli articoli 16 e 17 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 394/99 e successive modifiche. Vediamo come avere questo documento.
I principali documenti richiesti
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato: questo significa che bisogna riempire il kit che va ritirato presso qualsiasi ufficio delle Poste Italiane che ha il servizio di Sportello Amico
- Marca da bollo da 16,00 euro da apporre sul Modulo 1
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equivalente. Per conoscere tutti i documenti che possono sostituire il passaporto, clicca qui.
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno il Modulo 1 sarà compilato presso lo Sportello Unico Immigrazione che ha rilasciato il nulla osta all’ingresso per il ricongiungimento familiare;
- Per la richiesta di permesso di soggiorno per famiglia autonomo del minore ultra-quattordicenne ( significa con più di 14 anni) già inserito nel permesso di soggiorno di uno dei genitori e convivente con uno o tutti i genitori, nel Modello 1 dovrà necessariamente essere riportato il numero del permesso di soggiorno del genitore.
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Spiegazioni e chiarimenti
- Al compimento del quattordicesimo anno di età, al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno dei genitori è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari fino al compimento della maggiore età, o la carta di soggiorno. La stessa disciplina si applica anche al minore iscritto sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dello straniero affidatario.
- Il permesso di soggiorno per famiglia consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, a condizione che abbia i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
- Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme con quest’ultimo.
- Al compimento della maggiore età allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per famiglia è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro a seconda dell’attività svolta.
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