Chi sceglie di aderire alla previdenza complementare non è obbligato a mantenere lo stesso fondo fino alla data del pensionamento. Infatti il contribuente può decidere il trasferimento delle quote da un fondo ad un altro. Questa scelta può avvenire, per esempio, quando il lavoratore non è del tutto soddisfatto del prodotto previdenziale sottoscritto in precedenza.
Il trasferimento delle quote, però, può essere effettuato soltanto dopo un minimo di due anni di permanenza presso il fondo pensione che si vuole abbandonare. Oppure, in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, nel caso che:
> Il lavoratore perda i requisiti di partecipazione al fondo negoziale o ad adesione collettiva a cui aderisce. E’ il caso, per esempio, di un lavoratore dipendente che cambia lavoro diventando autonomo.
> Il fondo venga sciolto per liquidazione.
In queste eventualità, il trasferimento delle quote da un fondo all’altro avviene senza problemi e senza costi. In tutti i casi, comunque, il trasferimento è esentasse e permette di mantenere la propria anzianità contributiva.
Come per il Tfr, anche i fondi pensione permettono anticipazioni sulle
posizioni maturate, come segue:
> In qualsiasi momento il lavoratore può ottenere fino al 75% per sostenere spese sanitarie relative a gravissime situazioni personali, del coniuge e dei figli.
> Dopo 8 anni di iscrizione al fondo il lavoratore può ottenere fino al 75% per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa per sé e per i figli, e fino al 30% per ulteriori esigenze, senza che gli venga richiesta la motivazione.
E’ bene ricordare che il legislatore ha cercato di disincentivare le anticipazioni attraverso una tassazione maggiorata. Infatti i rendimenti dei fondi sono soggetti al prelievo fiscale del 23% (portando a termine il programma di accumulo i rendimenti sono tassati con una aliquota tra il 9 ed il 15%).
Dal 1° gennaio 2007 i riscatti possono essere chiesti, sulle posizioni maturate, in qualsiasi momento:
> Fino al 50% nel caso in cui il periodo di disoccupazione, conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa, sia compreso tra i 12 e i 48 mesi, o in caso di mobilità o cassa integrazione.
> Il 100% nel caso in cui il periodo di disoccupazione superi i 48 mesi o in caso di invalidità permanente grave (superiore al 66%).
In caso di morte del lavoratore, durante il periodo di partecipazione al fondo, l’intera posizione maturata è corrisposta agli eredi oppure ai beneficiari designati dal lavoratore. In mancanza di eredi o beneficiari la somma viene devoluta a finalità sociali.
Aggiungiamo che, se un lavoratore rimane disoccupato, può interrompere i versamenti al fondo pensione in attesa di trovare un nuovo lavoro. Per gli autonomi, invece, i versamenti sono più flessibili. Infatti, è lo stesso contribuente a decidere l’ammontare dei propri accantonamenti, con la possibilità di sospenderli in qualsiasi momento.