avv. Eugenio Gargiulo
Chi crea un profilo falso su Facebook, utilizzando un nickname inesistente per occultare la propria identità e poi molestare altre persone in chat, commette reato di sostituzione di persona. Lo ha stabilito la Cassazione con una recente sentenza. (Cass., sent. n. n. 9391/14.)
Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha condannato una donna che aveva aperto su Facebook un profilo con un nome di fantasia e, attraverso tale account, aveva molestato un’altra persona.
Secondo la Suprema Corte anche questa condotta può essere considerata un reato (nella specie, si tratterebbe del reato di sostituzione di persona – art. 494 cod. pen). Ovviamente, per commettere l’illecito in commento non è sufficiente aprire un profilo fake su un social network, ma è necessario anche che ciò avvenga allo scopo di procurare a sé (o a terzi) un vantaggio o di danneggiare altri. Anche una semplice molestia in chat, dunque, unita all’utilizzo di un profilo Facebook con un nickname di fantasia, può comportare il rischio di un processo penale.
Di recente, l’Ansa ha stimato che, all’interno dei social network, un profilo su tre sarebbe falso (in gergo tecnico si dice “fake”).
Il regolamento Facebook vieta di fornire informazioni personali false e creare più di un account personale (pratica tuttavia particolarmente frequente). Da un punto di vista giuridico, invece, il doppio profilo Facebook non è di per sé sanzionabile, tranne nel caso in cui venga utilizzato per compiere attività illecite.
In genere, chi propende per il doppio profilo ha:
- un “profilo ufficiale”, con informazioni e foto vere, e amici reali;
- un secondo profilo tarocco, per interagire con persone sconosciute, con le quali entrare in contatto senza condividere la propria vera identità.
Questi profili non ufficiali sono inoffensivi quando creati solo per fare nuove amicizie ed esprimere in libertà tendenze e passioni “nascoste”. In altri casi, però, possono essere aperti per finalità illecite, come il compimento di molestie, minacce, diffamazioni, truffe, furti di identità e di dati sensibili.
Tuttavia, chi utilizza un account fake solo per molestare altre persone non deve dimenticare che ciascun profilo Facebook, vero o falso che sia, consente di risalire all’ID utente del soggetto che lo usa. È una operazione che può compiere lo stesso iscritto a Facebook : ciò consente di identificare il “numero di targa virtuale” del molestatore e procedere così alla successiva denuncia.
Allo stesso modo, l’utente di Facebook può smascherare i profili che contengono foto false, chiaro segnale di un profilo non veritiero, attraverso la funzione di ricerca presente in Google immagini!
Foggia, 3 marzo 2014 Avv. Eugenio Gargiulo