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Quesiti rappresentanti dei per la sicurezza : risponde marco spezia

Creato il 06 maggio 2011 da Andrea21948

QUESITO

Ciao Marco,

mi servono delle informazioni, se è possibile averle.

La mia azienda, della quale sono RLS, ha preso in appalto un lavoro fuori dal sito industriale dove noi operiamo e che dista circa 10 km dallo stesso.

Ti chiedo, posso io, come RLS, andare ad effettuare il sopralluogo per verificare se gli operai lavorano in sicurezza ?

Ti chiedo poi, quando un azienda vince una gara d’ appalto e fornisce la documentazione, ci deve essere anche la mia firma, sempre come RLS.

Ti ringrazio e saluti.

RISPOSTA

Ciao.

Partiamo dalla prima domanda, cioè se come RLS puoi eseguire sopralluoghi nei luoghi in cui avvengono lavorazioni appaltate alla tua azienda anche all’ esterno della sede o dell’ unità lavorativa.

Le attribuzioni dell’ RLS (cioè i diritti che ha l’ RLS nell’ adempimento della sua funzione) sono definite dall’ articolo 50 del D.Lgs.81/08.

In particolare, al comma 1, lettera a) tale articolo prevede che:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni”.

Il fatto che sia stato specificato che i luoghi di lavoro sono quelli in cui “si svolgono le lavorazioni” fa intendere che la possibilità di accedere a tali luoghi non dipenda da dove le lavorazioni vengano svolte, cioè se all’ interno dell’ azienda o dell’ unità produttiva dell’ azienda o al suo esterno, ma solo dal fatto che le lavorazioni siano svolte da lavoratori dell’ azienda di cui l’ RLS è rappresentante.

Ovviamente quindi se le lavorazioni sono eseguite in regime di appalto e dunque in luoghi e ambienti al di fuori della sede o dell’ unità produttiva dell’ azienda, l’ RLS ha comunque il diritto di accedere a tale luoghi, anche se esterni.

A tale proposito ricordo che la Corte di Cassazione, nella Sentenza 2814 del 27/01/11 ha specificato che:

Per ambiente di lavoro deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l’ attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall’ attualità dell’ attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all’ attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro”.

L’ RLS quindi può accedere a tutti i luoghi di lavoro in cui avvengono le lavorazioni della propria azienda, anche se esterne alla sede o unità produttiva dell’ azienda.

In merito alla seconda domanda, cioè se tu come RLS devi firmare la documentazione che la tua azienda deve fornire all’ azienda appaltante, in caso di attività in regime di appalto, la risposta è un po’ più complessa.

Partiamo da cosa stabilisce il D.Lgs.81/08 in caso di contratti di appalto, che non rientrino nel campo di applicazione del Titolo IV del Decreto che è quello relativo ai “Cantieri temporanei e mobili”.

Gli obblighi in tal caso sono disciplinati dall’ articolo 26 del Decreto “Obblighi connessi ai contratti d’ appalto o d’ opera o di somministrazione”.

Al comma 1 tale articolo stabilisce:

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’ impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’ interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ ambito dell’ intero ciclo produttivo dell’ azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’ appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’ articolo 6, comma 8, lettera g), l’ idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’ opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell’ autocertificazione dell’ impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’ articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.

La violazione dell’ articolo 26, comma 1, lettera a) è punita dall’ articolo 55, comma 5, lettera b) con l’ arresto da due a quattro mesi o con l’ ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

La violazione dell’ articolo 26, comma 1, lettera b) è punita dall’ articolo 55, comma 5, lettera a) con l’ arresto da due a quattro mesi o con l’ ammenda da 750 a 4.000 euro.

Quindi il datore di lavoro della tua azienda, su richiesta della ditta appaltante, deve fornire, come minimo il certificato di iscrizione alla camera di commercio e un’ autocertificazione in cui dichiara di essere in regola con i disposti del D.Lgs.81/08.

In molti casi, all’ interno delle clausole del contratto di appalto, la ditta appaltante può richiedere ulteriore documentazione (copia del documento di valutazione dei rischi, nominativi di RSPP, medico competente e RLS). Non si tratta di documentazione obbligatoria, ma che, secondo propri criteri e secondo quanto disposto dal diritto civile riguardante gli appalti, la ditta appaltante ha diritto di richiedere.

Invece la ditta appaltante ha l’ obbligo di fornire a quella appaltata dettagliate informazioni rispetto ai rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro in cui si svolgeranno le lavorazioni in appalto e le relative misure di prevenzione ed emergenza adottate dal datore di lavoro della ditta appaltante.

Il D.Lgs.81/08 non stabilisce in nessun modo che la documentazione sopra richiamata (sia quella fornita dall’ appaltatore, sia quella fornita dall’ appaltante) sia firmata dagli RLS delle due ditte, in quanto è tutta documentazione del tutto a carico e responsabilità dei datori di lavoro.

Accordi contrattuali tra le ditte possono prevedere, per attestare la consultazione (vedi dopo) dei lavoratori, per tramite degli RLS, che essi firmino copia della documentazione o verbale di scambio della stessa per presa visione. La firma degli RLS in questo caso non comporta nessuna responsabilità, in quanto è solo una firma per presa visione e non attesta nessuna responsabilità in merito alla stesura della documentazione.

E’ ovvio che ruolo degli RLS è anche verificare la veridicità della documentazione e segnalare eventuali non conformità della stessa ai propri datori di lavoro o, al limite, anche agli enti di controllo.

Proseguendo nell’ analisi degli obblighi sanciti dall’ articolo 26 del D.Lgs.81/08, il comma 2 di tale articolo stabilisce:

Nell’ ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all’ attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’ attività lavorativa oggetto dell’ appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’ esecuzione dell’ opera complessiva”.

La violazione dell’ articolo 26, comma 2 è punita dall’ articolo 55, comma 5, lettera d) con l’ arresto da due a quattro mesi o con l’ ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Anche in questo caso la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro, per evitare interferenze pericolose tra lavoratori delle ditte appaltante e appaltata, è a loro totale carico e responsabilità.

Tale azione di cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro deve essere attestata formalmente tramite verbali di riunione controfirmati tra le parti o tramite DUVRI (vedi dopo).

Anche in questo caso la firma degli RLS non è obbligatoria, ma può essere richiesta dai datori di lavoro per attestare l’ avvenuta consultazione dei lavoratori. E anche in questo caso l’ RLS prima di firmare può e deve verificare la veridicità della documentazione.

Il comma 3 dell’ articolo 26, specifica le modalità con cui devono essere eseguiti la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro, ponendone la responsabilità in capo dal datore di lavoro della ditta appaltante. Esso stabilisce infatti:

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’ evoluzione dei lavori, servizi e forniture [ . . . ]”.

La violazione dell’ articolo 26, comma 3 è punita dall’ articolo 55, comma 5, lettera d) con l’ arresto da due a quattro mesi o con l’ ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Il documento citato è il cosiddetto DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze) e, come detto, è a carico e responsabilità del datore di lavoro della ditta appaltante.

Anche tale documento non deve essere obbligatoriamente firmato dall’ RLS, ma il datore di lavoro appaltante che lo ha redatto può richiedere comunque all’ RLS una firma sul documento o su verbale di consegna che attesti che l’ RLS è stato consultato in merito alla sua stesura e che lo abbia ricevuto (obblighi di consultazione e di consegna a capo del datore di lavoro, vedi dopo).

Occorre precisare che non tutte le lavorazioni in appalto richiedono la redazione del DUVRI. Infatti il contestato comma 3-bis dell’ articolo 26 (introdotto dal governo Berlusconi col Decreto correttivo D.Lgs.106/09) stabilisce che:

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’ obbligo di cui al comma 3 [redazione del DUVRI] non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’ allegato XI. [lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’ alto da altezza superiore a m 2, lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, lavori con radiazioni ionizzanti, lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione, lavori che espongono ad un rischio di annegamento, lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie, lavori subacquei con respiratori, lavori in cassoni ad aria compressa, lavori comportanti l’ impiego di esplosivi, lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti].

In ogni caso, anche nelle attività che non impongono la stesura del DUVRI, valgono gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, sopra descritti.

Relativamente ai diritti degli RLS delle ditte appaltate di essere consultati e informati in merito ai rischi derivanti da attività in appalto, sia per i rischi specifici nei luoghi di lavoro della ditta appaltante, sia per i rischi di interferenze pericolose tra lavoratori delle ditte appaltante e appaltata, vale ancora quanto stabilito dall’ articolo 50.

Tale articolo al comma 1, lettera b) stabilisce:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva”.

Tale diritto dell’ RLS è sancito anche come obbligo per il datore di lavoro, sanzionabile penalmente.

Infatti l’ articolo 18, comma 1, lettera s) stabilisce che:

Il datore di lavoro e i dirigenti devono consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’ articolo 50”.

La violazione dell’ articolo 18, comma 1, lettera s) è punita dall’ articolo 55, comma 5, lettera e) con l’ ammenda da 2.000 a 4.000 euro.

Quindi l’ RLS deve essere consultato preventivamente (cioè prima che inizino le attività) sulla valutazione dei rischi (anche di quelli in ambienti esterni) e sulle misure di prevenzione e protezione adottate e può esprimere osservazioni in merito all’ adeguatezza della valutazione e delle misure. E questo vale sia per le attività specifiche svolte all’ interno dell’ azienda, ma in generale anche per le attività svolte esternamente all’ azienda.

Inoltre l’ articolo 50 stabilisce poi al comma 1, lettera e):

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali”.

Più in particolare sempre l’ articolo 50 stabilisce alle lettere 4 e 5 rispettivamente:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’ espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’ articolo 17, comma 1, lettera a) [documento di valutazione dei rischi]”.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’ espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’ articolo 26, comma 3 [DUVRI]”.

Anche tale diritto dell’ RLS è sancito come obbligo per il datore di lavoro, dall’ articolo 18, comma 1, lettere o) e p) che stabiliscono rispettivamente:

Il datore di lavoro e i dirigenti devono consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’ espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’ articolo 17, comma 1, lettera a) [documento di valutazione dei rischi]”

e

Il datore di lavoro e i dirigenti devono elaborare il documento di cui all’ articolo 26, comma 3 [DUVRI] e su richiesta di questi e per l’ espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”.

La violazione dell’ articolo 18, comma 1, lettera o) è punita dall’ articolo 55, comma 5, lettera a) con l’ arresto da due a quattro mesi o con l’ ammenda da 750 a 4.000 euro.

La violazione dell’ articolo 18, comma 1, lettera p) è punita dall’ articolo 55, comma 5, lettera e) con l’ ammenda da 2.000 a 4.000 euro.

Quindi l’ RLS deve poter visionare sia il documento di valutazione del rischio dell’ azienda per le attività specifiche, sia gli eventuali DUVRI per attività svolte in regime di appalto. La visione del DUVRI è un diritto che vale per gli RLS sia della ditta appaltante che di quella appaltata.

L’ RLS ha il diritto inoltre di fare osservazioni in merito alla correttezza e adeguatezza dei documenti di valutazione e delle misure di tutela dei lavoratori adottate e, se non le ritiene adeguate fare ricorso alle autorità di controllo (ASL), secondo quanto stabilito dall’ articolo 50, comma 1, lettera o) del D.Lgs.81/08:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.

Come detto sopra, in tutto il processo di consultazione e di consegna di informazioni e documenti all’ RLS il D.Lgs.81/08 non prevede in nessuna forma un obbligo di firma da parte dell’ RLS su nessuno dei documenti consegnati.

Resta facoltà del datore di lavoro di richiedere all’ RLS, all’ atto della consegna della documentazione o a seguito di riunioni di apporre la propria firma sui relativi verbali.

Ripeto che questo non costituisce un obbligo legale, ma fa parte della forme di concertazione tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori a livello aziendale.

In ogni caso le firme apposte dall’ RLS costituiscono solo una presa visione della documentazione o un attestato della partecipazione a riunioni e non una presa di responsabilità in merito ai contenuti.


QUESITO

Ciao Marco,

mi servono delle informazioni, se è possibile averle.

La mia azienda, della quale sono RLS, ha preso in appalto un lavoro fuori dal sito industriale dove noi operiamo e che dista circa 10 km dallo stesso.

Ti chiedo, posso io, come RLS, andare ad effettuare il sopralluogo per verificare se gli operai lavorano in sicurezza ?

Ti chiedo poi, quando un azienda vince una gara d’ appalto e fornisce la documentazione, ci deve essere anche la mia firma, sempre come RLS.

Ti ringrazio e saluti.

RISPOSTA

Ciao.

Partiamo dalla prima domanda, cioè se come RLS puoi eseguire sopralluoghi nei luoghi in cui avvengono lavorazioni appaltate alla tua azienda anche all’ esterno della sede o dell’ unità lavorativa.

Le attribuzioni dell’ RLS (cioè i diritti che ha l’ RLS nell’ adempimento della sua funzione) sono definite dall’ articolo 50 del D.Lgs.81/08.

In particolare, al comma 1, lettera a) tale articolo prevede che:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni”.

Il fatto che sia stato specificato che i luoghi di lavoro sono quelli in cui “si svolgono le lavorazioni” fa intendere che la possibilità di accedere a tali luoghi non dipenda da dove le lavorazioni vengano svolte, cioè se all’ interno dell’ azienda o dell’ unità produttiva dell’ azienda o al suo esterno, ma solo dal fatto che le lavorazioni siano svolte da lavoratori dell’ azienda di cui l’ RLS è rappresentante.

Ovviamente quindi se le lavorazioni sono eseguite in regime di appalto e dunque in luoghi e ambienti al di fuori della sede o dell’ unità produttiva dell’ azienda, l’ RLS ha comunque il diritto di accedere a tale luoghi, anche se esterni.

A tale proposito ricordo che la Corte di Cassazione, nella Sentenza 2814 del 27/01/11 ha specificato che:

Per ambiente di lavoro deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l’ attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall’ attualità dell’ attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all’ attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro”.

L’ RLS quindi può accedere a tutti i luoghi di lavoro in cui avvengono le lavorazioni della propria azienda, anche se esterne alla sede o unità produttiva dell’ azienda.

In merito alla seconda domanda, cioè se tu come RLS devi firmare la documentazione che la tua azienda deve fornire all’ azienda appaltante, in caso di attività in regime di appalto, la risposta è un po’ più complessa.

Partiamo da cosa stabilisce il D.Lgs.81/08 in caso di contratti di appalto, che non rientrino nel campo di applicazione del Titolo IV del Decreto che è quello relativo ai “Cantieri temporanei e mobili”.

Gli obblighi in tal caso sono disciplinati dall’ articolo 26 del Decreto “Obblighi connessi ai contratti d’ appalto o d’ opera o di somministrazione”.

Al comma 1 tale articolo stabilisce:

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’ impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’ interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ ambito dell’ intero ciclo produttivo dell’ azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’ appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’ articolo 6, comma 8, lettera g), l’ idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’ opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell’ autocertificazione dell’ impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’ articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.

La violazione dell’ articolo 26, comma 1, lettera a) è punita dall’ articolo 55, comma 5, lettera b) con l’ arresto da due a quattro mesi o con l’ ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

La violazione dell’ articolo 26, comma 1, lettera b) è punita dall’ articolo 55, comma 5, lettera a) con l’ arresto da due a quattro mesi o con l’ ammenda da 750 a 4.000 euro.

Quindi il datore di lavoro della tua azienda, su richiesta della ditta appaltante, deve fornire, come minimo il certificato di iscrizione alla camera di commercio e un’ autocertificazione in cui dichiara di essere in regola con i disposti del D.Lgs.81/08.

In molti casi, all’ interno delle clausole del contratto di appalto, la ditta appaltante può richiedere ulteriore documentazione (copia del documento di valutazione dei rischi, nominativi di RSPP, medico competente e RLS). Non si tratta di documentazione obbligatoria, ma che, secondo propri criteri e secondo quanto disposto dal diritto civile riguardante gli appalti, la ditta appaltante ha diritto di richiedere.

Invece la ditta appaltante ha l’ obbligo di fornire a quella appaltata dettagliate informazioni rispetto ai rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro in cui si svolgeranno le lavorazioni in appalto e le relative misure di prevenzione ed emergenza adottate dal datore di lavoro della ditta appaltante.

Il D.Lgs.81/08 non stabilisce in nessun modo che la documentazione sopra richiamata (sia quella fornita dall’ appaltatore, sia quella fornita dall’ appaltante) sia firmata dagli RLS delle due ditte, in quanto è tutta documentazione del tutto a carico e responsabilità dei datori di lavoro.

Accordi contrattuali tra le ditte possono prevedere, per attestare la consultazione (vedi dopo) dei lavoratori, per tramite degli RLS, che essi firmino copia della documentazione o verbale di scambio della stessa per presa visione. La firma degli RLS in questo caso non comporta nessuna responsabilità, in quanto è solo una firma per presa visione e non attesta nessuna responsabilità in merito alla stesura della documentazione.

E’ ovvio che ruolo degli RLS è anche verificare la veridicità della documentazione e segnalare eventuali non conformità della stessa ai propri datori di lavoro o, al limite, anche agli enti di controllo.

Proseguendo nell’ analisi degli obblighi sanciti dall’ articolo 26 del D.Lgs.81/08, il comma 2 di tale articolo stabilisce:

Nell’ ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all’ attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’ attività lavorativa oggetto dell’ appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’ esecuzione dell’ opera complessiva”.

La violazione dell’ articolo 26, comma 2 è punita dall’ articolo 55, comma 5, lettera d) con l’ arresto da due a quattro mesi o con l’ ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Anche in questo caso la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro, per evitare interferenze pericolose tra lavoratori delle ditte appaltante e appaltata, è a loro totale carico e responsabilità.

Tale azione di cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro deve essere attestata formalmente tramite verbali di riunione controfirmati tra le parti o tramite DUVRI (vedi dopo).

Anche in questo caso la firma degli RLS non è obbligatoria, ma può essere richiesta dai datori di lavoro per attestare l’ avvenuta consultazione dei lavoratori. E anche in questo caso l’ RLS prima di firmare può e deve verificare la veridicità della documentazione.

Il comma 3 dell’ articolo 26, specifica le modalità con cui devono essere eseguiti la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro, ponendone la responsabilità in capo dal datore di lavoro della ditta appaltante. Esso stabilisce infatti:

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’ evoluzione dei lavori, servizi e forniture [ . . . ]”.

La violazione dell’ articolo 26, comma 3 è punita dall’ articolo 55, comma 5, lettera d) con l’ arresto da due a quattro mesi o con l’ ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Il documento citato è il cosiddetto DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze) e, come detto, è a carico e responsabilità del datore di lavoro della ditta appaltante.

Anche tale documento non deve essere obbligatoriamente firmato dall’ RLS, ma il datore di lavoro appaltante che lo ha redatto può richiedere comunque all’ RLS una firma sul documento o su verbale di consegna che attesti che l’ RLS è stato consultato in merito alla sua stesura e che lo abbia ricevuto (obblighi di consultazione e di consegna a capo del datore di lavoro, vedi dopo).

Occorre precisare che non tutte le lavorazioni in appalto richiedono la redazione del DUVRI. Infatti il contestato comma 3-bis dell’ articolo 26 (introdotto dal governo Berlusconi col Decreto correttivo D.Lgs.106/09) stabilisce che:

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’ obbligo di cui al comma 3 [redazione del DUVRI] non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’ allegato XI. [lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’ alto da altezza superiore a m 2, lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, lavori con radiazioni ionizzanti, lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione, lavori che espongono ad un rischio di annegamento, lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie, lavori subacquei con respiratori, lavori in cassoni ad aria compressa, lavori comportanti l’ impiego di esplosivi, lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti].

In ogni caso, anche nelle attività che non impongono la stesura del DUVRI, valgono gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, sopra descritti.

Relativamente ai diritti degli RLS delle ditte appaltate di essere consultati e informati in merito ai rischi derivanti da attività in appalto, sia per i rischi specifici nei luoghi di lavoro della ditta appaltante, sia per i rischi di interferenze pericolose tra lavoratori delle ditte appaltante e appaltata, vale ancora quanto stabilito dall’ articolo 50.

Tale articolo al comma 1, lettera b) stabilisce:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva”.

Tale diritto dell’ RLS è sancito anche come obbligo per il datore di lavoro, sanzionabile penalmente.

Infatti l’ articolo 18, comma 1, lettera s) stabilisce che:

Il datore di lavoro e i dirigenti devono consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’ articolo 50”.

La violazione dell’ articolo 18, comma 1, lettera s) è punita dall’ articolo 55, comma 5, lettera e) con l’ ammenda da 2.000 a 4.000 euro.

Quindi l’ RLS deve essere consultato preventivamente (cioè prima che inizino le attività) sulla valutazione dei rischi (anche di quelli in ambienti esterni) e sulle misure di prevenzione e protezione adottate e può esprimere osservazioni in merito all’ adeguatezza della valutazione e delle misure. E questo vale sia per le attività specifiche svolte all’ interno dell’ azienda, ma in generale anche per le attività svolte esternamente all’ azienda.

Inoltre l’ articolo 50 stabilisce poi al comma 1, lettera e):

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali”.

Più in particolare sempre l’ articolo 50 stabilisce alle lettere 4 e 5 rispettivamente:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’ espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’ articolo 17, comma 1, lettera a) [documento di valutazione dei rischi]”.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’ espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’ articolo 26, comma 3 [DUVRI]”.

Anche tale diritto dell’ RLS è sancito come obbligo per il datore di lavoro, dall’ articolo 18, comma 1, lettere o) e p) che stabiliscono rispettivamente:

Il datore di lavoro e i dirigenti devono consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’ espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’ articolo 17, comma 1, lettera a) [documento di valutazione dei rischi]”

e

Il datore di lavoro e i dirigenti devono elaborare il documento di cui all’ articolo 26, comma 3 [DUVRI] e su richiesta di questi e per l’ espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”.

La violazione dell’ articolo 18, comma 1, lettera o) è punita dall’ articolo 55, comma 5, lettera a) con l’ arresto da due a quattro mesi o con l’ ammenda da 750 a 4.000 euro.

La violazione dell’ articolo 18, comma 1, lettera p) è punita dall’ articolo 55, comma 5, lettera e) con l’ ammenda da 2.000 a 4.000 euro.

Quindi l’ RLS deve poter visionare sia il documento di valutazione del rischio dell’ azienda per le attività specifiche, sia gli eventuali DUVRI per attività svolte in regime di appalto. La visione del DUVRI è un diritto che vale per gli RLS sia della ditta appaltante che di quella appaltata.

L’ RLS ha il diritto inoltre di fare osservazioni in merito alla correttezza e adeguatezza dei documenti di valutazione e delle misure di tutela dei lavoratori adottate e, se non le ritiene adeguate fare ricorso alle autorità di controllo (ASL), secondo quanto stabilito dall’ articolo 50, comma 1, lettera o) del D.Lgs.81/08:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.

Come detto sopra, in tutto il processo di consultazione e di consegna di informazioni e documenti all’ RLS il D.Lgs.81/08 non prevede in nessuna forma un obbligo di firma da parte dell’ RLS su nessuno dei documenti consegnati.

Resta facoltà del datore di lavoro di richiedere all’ RLS, all’ atto della consegna della documentazione o a seguito di riunioni di apporre la propria firma sui relativi verbali.

Ripeto che questo non costituisce un obbligo legale, ma fa parte della forme di concertazione tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori a livello aziendale.

In ogni caso le firme apposte dall’ RLS costituiscono solo una presa visione della documentazione o un attestato della partecipazione a riunioni e non una presa di responsabilità in merito ai contenuti.



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